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Bagaglio in ritardo, danneggiato o smarrito: come funziona il risarcimento

In sintesi

Il bagaglio non rientra nel regolamento UE 261/2004. Si applica invece normalmente la Convenzione di Montreal. Se la valigia non arriva, arriva danneggiata o in ritardo, puoi avere diritto a un risarcimento da parte della compagnia per il danno effettivamente subito, fino a un limite che vale per passeggero e non per valigia. L’essenziale è fare il reclamo per iscritto in tempo: al più tardi sette giorni dopo aver ricevuto un bagaglio danneggiato e al più tardi 21 giorni dopo che un bagaglio in ritardo è stato messo a tua disposizione. Il termine ultimo per agire in giudizio è di due anni.

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Il nostro strumento valuta i disservizi aerei ai sensi di EU261, non le pratiche sul bagaglio, che si esaminano ai sensi della Convenzione di Montreal. Se anche il volo è stato cancellato o ha avuto un forte ritardo, puoi rispondere ad alcune domande e ricevere una valutazione gratuita.

Una valigia sola su un nastro trasportatore in un terminal aeroportuale vuoto
Immagine illustrativa. Non mostra alcun volo, aeroporto o persona reali. · Generata con IA tramite Adobe Firefly

Due regimi, e il bagaglio appartiene al secondo

Il regolamento UE 261/2004 stabilisce diritti minimi in caso di negato imbarco, volo cancellato e ritardo. Il bagaglio registrato non vi è disciplinato. La responsabilità per il bagaglio segue invece la Convenzione di Montreal, alla quale l’UE ha aderito con la decisione 2001/539/CE del Consiglio e che è attuata nel diritto dell’UE dal regolamento (CE) n. 2027/97 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 889/2002. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quel regolamento, la responsabilità di un vettore aereo dell’UE per passeggeri e bagagli è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, e l’articolo 1 modificato le estende al trasporto aereo all’interno di un solo Stato membro, quindi anche ai voli puramente nazionali con un vettore dell’UE. Per il resto la convenzione si applica ai viaggi internazionali tra Stati che vi hanno aderito (articolo 1, paragrafo 2). Se voli con una compagnia extra UE da o verso un paese che non vi ha aderito, possono valere altre regole.

L’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione rende il vettore responsabile se il bagaglio registrato è stato distrutto, smarrito o danneggiato, a condizione che l’evento dannoso sia avvenuto a bordo o durante il periodo in cui il bagaglio era in custodia del vettore. Se il danno è causato dalla natura del bagaglio o da un vizio proprio o difetto di esso, la compagnia non ne risponde, e per il bagaglio a mano risponde solo se la compagnia o i suoi dipendenti o agenti hanno causato il danno per colpa. In caso di ritardo vale l’articolo 19: la compagnia risponde del danno da ritardo, ma è esonerata se dimostra di aver adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente richiedere o che era impossibile adottarle.

I due binari possono procedere in parallelo. Se anche il volo stesso è stato cancellato o ha avuto un forte ritardo, la questione si valuta separatamente ai sensi del regolamento 261/2004, il cui articolo 12 lascia espressamente impregiudicato il diritto a una compensazione supplementare, mentre la compensazione concessa ai sensi del regolamento può essere detratta da tale risarcimento.

Panoramica rapida: limiti e termini in caso di bagaglio danneggiato

  • Regime: normalmente la Convenzione di Montreal, non EU261.
  • Bagaglio registrato danneggiato: reclamo scritto subito dopo la scoperta, al più tardi sette giorni dal ricevimento (articolo 31, paragrafo 2).
  • Bagaglio in ritardo: al più tardi 21 giorni dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a tua disposizione (articolo 31, paragrafo 2).
  • Il reclamo deve essere scritto ed essere stato consegnato o spedito entro il termine (articolo 31, paragrafo 3).
  • Se il bagaglio non è arrivato 21 giorni dopo il giorno in cui avrebbe dovuto arrivare, puoi far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto (articolo 17, paragrafo 3).
  • Limite di responsabilità: 1519 DSP per passeggero dal 28 dicembre 2024 (limiti rivisti dall’ICAO).
  • Termine ultimo per agire in giudizio: due anni dall’arrivo, dal giorno in cui l’aereo avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto è stato interrotto (articolo 35).

Quanto puoi ottenere, e vale per valigia?

L’articolo 22, paragrafo 2, limita la responsabilità del vettore per bagaglio distrutto, smarrito, danneggiato o in ritardo a un importo per singolo passeggero. Il testo originario della convenzione indica 1000 diritti speciali di prelievo, ma l’articolo 24 contiene un meccanismo di revisione periodica dei limiti e, dopo l’ultima revisione dell’ICAO, dal 28 dicembre 2024 valgono 1519 DSP. I DSP (diritti speciali di prelievo) sono un’unità di conto, quindi il controvalore in euro varia con il cambio.

Due sentenze della Corte di giustizia UE precisano il limite. Nella causa C-63/09, Walz contro Clickair, la Corte ha stabilito che la nozione di danno dell’articolo 22, paragrafo 2, comprende sia il danno materiale sia il danno morale. Il massimale vale quindi per tutto ciò che chiedi, non per ogni tipo di danno separatamente. Nella causa C-410/11, Espada Sánchez e altri contro Iberia, la Corte ha stabilito che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità valgono anche quando un passeggero chiede il risarcimento per un bagaglio registrato a nome di un altro passeggero, purché il bagaglio smarrito contenesse effettivamente oggetti appartenenti al passeggero che chiede il risarcimento. Per una famiglia che ha diviso le proprie cose in valigie comuni può essere molto importante.

Il massimale è un limite, non un importo fisso. Occorre poter dimostrare il danno subito: sono utili ricevute, biglietti o carte d’imbarco e fotografie. La via verso un limite più alto indicata dall’articolo 22, paragrafo 2, è che, quando il bagaglio registrato è stato consegnato al vettore (in pratica al check-in), tu abbia fatto una cosiddetta dichiarazione speciale sul valore del bagaglio e pagato un supplemento se richiesto. Il massimale non si applica nemmeno se si prova che la compagnia o i suoi dipendenti o agenti hanno causato il danno con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne sarebbe derivato un danno (articolo 22, paragrafo 5), requisito molto alto. Una compagnia può inoltre aver assunto essa stessa limiti più alti o nessun limite (articolo 25).

Esempio: la valigia arriva tre giorni dopo di te

Atterri a Málaga e la valigia è rimasta a Roma. Segnali il problema in aeroporto e compri le cose più necessarie. La valigia arriva dopo tre giorni. Hai quindi 21 giorni dalla consegna per fare il reclamo per iscritto. Allega pure le ricevute, ma non lasciar passare il termine in attesa di averle. Puoi avere diritto al risarcimento delle spese aggiuntive ragionevoli causate dal ritardo, entro il limite per passeggero, ma la compagnia può eccepire ai sensi dell’articolo 19 di aver adottato tutte le misure ragionevoli. Come si valuti una tale richiesta dipende dalle circostanze del singolo caso.

Cosa è bene sapere quando il bagaglio manca o è danneggiato

  1. Segnalare il problema

    È utile segnalare il problema subito in aeroporto, all’arrivo o al ritiro bagagli, in modo che resti una traccia scritta della segnalazione. La forma scritta è un requisito del reclamo ai sensi dell’articolo 31.

  2. Documentare

    Sono utili fotografie del danno, dell’etichetta del bagaglio e della valigia. Conservare carta d’imbarco, ricevuta del bagaglio e conferma di prenotazione.

  3. Il reclamo scritto nei termini

    Sette giorni in caso di danno e 21 giorni in caso di ritardo, calcolati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2. Il reclamo deve, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, essere scritto ed essere stato consegnato o spedito entro il termine.

  4. Documentazione dell’importo

    Ricevute di ciò che si è dovuto acquistare e documenti che mostrino il valore di ciò che è andato perduto, per esempio scontrini d’acquisto. Il massimale dell’articolo 22, paragrafo 2, è un limite, non un importo fisso.

  5. Il termine di due anni

    Il termine biennale dell’articolo 35 riguarda l’azione in giudizio. Un eventuale scambio con la compagnia non lo ferma di per sé.

Domande frequenti su bagaglio e risarcimento

Anche il volo è stato in ritardo?

La richiesta per il bagaglio e un’eventuale richiesta per il disservizio del volo si esaminano ai sensi di regimi diversi e possono essere fatte valere in parallelo.

Il nostro strumento valuta i disservizi aerei ai sensi di EU261, non le pratiche sul bagaglio, che si esaminano ai sensi della Convenzione di Montreal. Se anche il volo è stato cancellato o ha avuto un forte ritardo, puoi rispondere ad alcune domande e ricevere una valutazione gratuita.

Fonti

  1. Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal), testo in italiano · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
  2. Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione di Montreal · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
  3. Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
  4. Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio relativo alla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, versione consolidata del 30/05/2002 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
  5. 2024 Revised Limits of Liability Under the Montreal Convention 1999 · ICAO (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-01
  6. Sentenza nella causa C-63/09, Axel Walz contro Clickair SA (6 maggio 2010) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
  7. Sentenza nella causa C-410/11, Pedro Espada Sánchez e a. contro Iberia Líneas Aéreas de España SA (22 novembre 2012) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
  8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 1 e 12 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
  9. Sentenza nella causa C-258/16, Finnair Oyj contro Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (12 aprile 2018) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
  10. Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06

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