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Entro quanto tempo si può chiedere la compensazione per un volo in ritardo?

In sintesi

Il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei 261/2004 non contiene alcun termine proprio per le richieste di compensazione. Nella causa C-139/11 (Cuadrench Moré) la Corte di giustizia ha stabilito che sono invece le norme nazionali sulla prescrizione a decidere per quanto tempo si può portare avanti una richiesta, e variano da paese a paese. In Italia la questione non è definita in modo uniforme: la Corte di cassazione ha escluso il termine biennale della Convenzione di Montreal, ma non ha indicato quale termine nazionale si applichi, e i giudici hanno applicato termini diversi. Per questo non c’è una data sicura su cui contare. Conviene inviare la richiesta alla compagnia il prima possibile e conservare tutta la documentazione.

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Una clessidra accanto a un mucchio di vecchi documenti di viaggio su uno scaffale
Immagine illustrativa. L’immagine non mostra alcun volo, aeroporto o persona reali. · Generata con IA (Adobe Firefly)

Le regole UE non indicano alcun termine proprio

Il regolamento (CE) n. 261/2004 dà ai passeggeri il diritto alla compensazione in caso di ritardi prolungati, voli cancellati e negato imbarco, ma non dice nulla su quanto tempo si abbia per chiedere il denaro. La questione è arrivata alla Corte di giustizia dopo che un passeggero, il cui volo da Shanghai a Barcellona era stato cancellato nel dicembre 2005, aveva agito contro KLM solo nel febbraio 2009, più di tre anni dopo.

La compagnia ha eccepito che la richiesta era prescritta secondo il termine biennale delle Convenzioni di Varsavia e di Montreal. La Corte di giustizia ha però seguito un’altra linea. Nella sentenza C-139/11 (Cuadrench Moré, 22 novembre 2012) ha stabilito che i termini per proporre l’azione di compensazione ai sensi del regolamento sono determinati dalle norme nazionali di prescrizione di ciascuno Stato membro. Il termine biennale delle convenzioni non si applica, perché la compensazione ai sensi del 261/2004 è al di fuori del loro ambito di applicazione.

La Corte ha aggiunto che le norme nazionali devono rispettare i principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione: le norme di prescrizione di un paese non possono rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, né essere meno favorevoli di quelle per richieste analoghe di diritto nazionale.

E in Italia?

In Italia il termine di prescrizione per la compensazione pecuniaria non è definito in modo uniforme. La Corte di cassazione (sezione III civile, ordinanza n. 4427/2024) ha escluso che si applichi il termine biennale di decadenza della Convenzione di Montreal, perché l’importo ha funzione esclusivamente indennitaria, e ha lasciato il termine al diritto nazionale, senza indicare quale. I commenti riportano che i giudici di merito hanno applicato termini diversi, da sei mesi a dieci anni a seconda della disciplina ritenuta applicabile, e che le opinioni sulla linea prevalente divergono. Per questo non indichiamo un termine preciso.

In linea di massima, secondo le regole generali del codice civile una richiesta scritta che costituisce in mora il debitore può interrompere la prescrizione, ma non un eventuale termine di decadenza. Anche per questo un riscontro scritto, datato e conservato, vale più di un contatto a voce.

Per l’ENAC, l’organismo che in Italia si occupa del reclamo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento, il reclamo va presentato tramite modulo online solo se la compagnia non ha risposto dopo sei settimane o ha risposto in modo insoddisfacente, e l’ente indica due anni dalla data del volo. Ma alcune compagnie respingono le richieste presentate oltre sei mesi dal volo. È una ragione pratica in più per non aspettare.

Panoramica rapida: i termini per la compensazione

  • Il regolamento UE 261/2004 non contiene alcun termine di prescrizione proprio per le richieste di compensazione.
  • Corte di giustizia (C-139/11): le norme nazionali di prescrizione di ciascun paese decidono per quanto tempo si può portare avanti la richiesta.
  • Il termine biennale delle Convenzioni di Varsavia e di Montreal non si applica alla compensazione ai sensi del 261/2004.
  • In Italia la Corte di cassazione ha escluso il termine biennale di Montreal ma non ha indicato il termine nazionale applicabile; i giudici hanno applicato termini diversi, quindi non c’è una data sicura.
  • L’ENAC indica due anni dalla data del volo per il reclamo, ma alcune compagnie respingono le richieste presentate oltre sei mesi.
  • Il regolamento (UE) 2026/2202 introduce un termine di nove mesi per le richieste di compensazione ai sensi dell’articolo 7, ma si applica solo dal 23 ottobre 2027 (articolo 3).

Esempio: il ritardo risale a due anni e mezzo fa

Hai volato da Roma a Malaga a gennaio 2024 e il volo è atterrato con oltre quattro ore di ritardo, ma non hai mai contattato la compagnia. Due anni e mezzo dopo senti parlare delle regole europee sulla compensazione e ti chiedi se sia troppo tardi.

La risposta breve: non c’è un termine certo. Dopo tanto tempo la questione è incerta: alcuni giudici applicano termini più brevi, altri più lunghi, e le circostanze del singolo caso contano. Il rischio che il termine applicabile sia scaduto è concreto, e non si può dire in anticipo come andrà.

Se invece avevi contattato la compagnia per iscritto poco dopo il viaggio, la situazione può essere diversa, perché una richiesta scritta può interrompere la prescrizione; anche in questo caso, però, in Italia non c’è un termine certo e l’esito non si può prevedere. In ogni caso conviene cercare la conferma di prenotazione, la carta d’imbarco e le e-mail scambiate con la compagnia.

La lezione per il prossimo ritardo: inviare la richiesta il prima possibile. Inoltre con il passare del tempo la prova diventa più difficile: i dati sul volo e sulla causa del ritardo possono essere più difficili da ottenere.

Nuove regole UE dal 23 ottobre 2027, ma non ancora in vigore

Il regolamento (UE) 2026/2202, che modifica il regolamento 261/2004, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026. Secondo il nuovo articolo 7, paragrafo 9, la richiesta di compensazione ai sensi dell’articolo 7 deve essere presentata entro nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto, e il vettore deve entro 30 giorni di calendario pagare oppure spiegare perché non paga.

Il regolamento si applica solo dal 23 ottobre 2027 (articolo 3). Fino ad allora vale l’ordine attuale: nessun termine UE, ma norme nazionali.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione transitoria. Dice quando inizia ad applicarsi, ma non come vada trattato il termine di nove mesi per i voli effettuati prima del 23 ottobre 2027. Se il termine incida su tali richieste e, in caso affermativo, come, è una questione giuridica aperta a cui oggi non si può rispondere con certezza.

Da sapere per non perdere tempo

  • Conviene raccogliere subito la documentazione: conferma di prenotazione, carta d’imbarco, comunicazioni della compagnia sul ritardo e ricevute delle spese. Più passa il tempo, più è difficile ricostruire che cosa è successo.
  • Una richiesta scritta alla compagnia, datata e conservata in copia, lascia una traccia di quando è stata inviata. Dato che non c’è una data sicura in Italia, prima la si invia, meglio è.
  • Se la compagnia respinge la richiesta o non risponde, in Italia esistono l’ENAC, che riceve i reclami dopo sei settimane senza risposta, e altre vie di conciliazione o giudiziarie. Ognuna ha condizioni sue: conviene verificarle sui siti degli organismi.
  • Se il caso riguarda una compagnia straniera, oppure non vuoi portarlo avanti da solo, un procedimento davanti al giudice o un mandatario possono essere alternative. In quel caso occorre verificare quali scadenze valgano nel paese in questione.

Domande frequenti sui termini

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Fonti

  1. Sentenza nella causa C-139/11, Joan Cuadrench Moré contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-04
  2. Comunicato stampa n. 150/12: Judgment in Case C-139/11 Cuadrench Moré v KLM (in inglese) · Corte di giustizia dell’Unione europea (CURIA) · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-04
  3. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-07-04
  4. La prescrizione del diritto a richiedere la compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 · Smartlaw · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-22
  5. Prescrizione della compensazione pecuniaria nel trasporto aereo · Giuricivile · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-22
  6. Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione, ritardo · ENAC · Autorità · consultato il 2026-10-22
  7. Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-05

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