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Rimborso o compensazione: qual è la differenza?

In sintesi

Il rimborso significa riavere quanto hai pagato per il biglietto, per la parte del viaggio che non hai effettuato e, in alcuni casi, anche per le parti che hai già volato. La compensazione prevista dalle regole UE sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo è invece un importo fisso e distinto, dovuto per il disagio causato dal disservizio in sé. Sono due diritti diversi del regolamento (CE) n. 261/2004 (il rimborso è nell’articolo 8, la compensazione nell’articolo 7), con condizioni diverse, e l’uno non esclude l’altro.

In caso di volo cancellato puoi, a determinate condizioni, avere diritto a entrambi nello stesso tempo: il rimborso del biglietto non utilizzato e una compensazione distinta perché il volo è stato cancellato.

Questo testo non è una consulenza giuridica, e l’esito dipende sempre dalle circostanze del tuo volo.

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Due diritti diversi, non una scelta tra l’uno e l’altro

Il regolamento EU261 (regolamento 261/2004) tiene distinte due cose. L’articolo 8 ti offre una scelta: il rimborso del biglietto, oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la tua destinazione finale, o non appena possibile o in una data successiva che ti va bene. L’articolo 7 indica importi di compensazione fissi, calcolati in base alla distanza del volo, per il disservizio in sé.

In caso di volo cancellato, l’articolo 5, paragrafo 1, ti riconosce sia la scelta dell’articolo 8 sia il diritto alla compensazione dell’articolo 7. Se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà, vale lo stesso in base all’articolo 4, paragrafo 3. Un diritto non esclude quindi l’altro, anche se ciascuno ha le proprie condizioni. Il rimborso ti restituisce quanto hai pagato; la compensazione è un pagamento distinto per il tempo e il disagio che il disservizio ti è costato.

Per questo «ho diritto al rimborso o alla compensazione?» è spesso la domanda sbagliata. A seconda di ciò che è successo, la risposta può essere l’uno, l’altra o entrambi.

Rimborso e compensazione in breve

  • Rimborso (articolo 8, paragrafo 1, lettera a): quanto hai pagato per il biglietto, restituito entro sette giorni per le parti del viaggio che non hai effettuato, e per quelle già effettuate se il viaggio non ha più alcuna utilità; se del caso, in aggiunta un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. È una delle opzioni tra cui scegli; le altre sono un volo alternativo non appena possibile o in una data successiva che ti va bene.
  • Compensazione (articolo 7): un importo fisso e distinto per il disservizio in sé, stabilito in base alla distanza del volo e non collegato a quanto è costato il biglietto.
  • Condizioni diverse: puoi scegliere il rimborso in caso di volo cancellato, se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà o se la partenza ha un ritardo di almeno cinque ore; la compensazione dipende da ulteriori condizioni, tra cui le circostanze eccezionali e, per un volo cancellato, quanto tempo prima hai ricevuto la comunicazione e quale volo alternativo ti è stato offerto.
  • Non si escludono a vicenda: dopo un volo cancellato, o se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà, puoi avere diritto a entrambi.

Esempio: un volo cancellato senza alcun volo alternativo utilizzabile

Il tuo volo viene cancellato e la compagnia aerea non può offrirti alcun volo alternativo che vada bene per te, quindi decidi di non partire. In base all’articolo 8 puoi allora scegliere il rimborso del biglietto invece del volo alternativo. Il rimborso ti restituisce quanto hai pagato per il viaggio che non hai fatto.

Il rimborso è soltanto metà del quadro. Il volo cancellato può, a determinate condizioni, dare diritto anche alla compensazione dell’articolo 7, un pagamento distinto per il disservizio, che non cambia per il fatto di aver riavuto il prezzo del biglietto.

In una stessa vicenda legata a un volo cancellato possono quindi esserci due pagamenti separati: il prezzo del biglietto restituito e la compensazione in aggiunta. Se la compensazione spetti dipende dalle ulteriori condizioni descritte qui sotto.

Gli importi della compensazione in breve

La compensazione prevista dall’articolo 7 delle regole UE è un importo fisso che dipende soprattutto dalla distanza del volo. È una cosa diversa dal rimborso del prezzo del biglietto e ne è distinta.

Distanza del voloImporto della compensazione
Voli fino a 1500 km250 €
1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km)400 €
Voli oltre 3500 km600 €

Gli importi si intendono per passeggero.

Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).

Conserva questi documenti per poter sostenere entrambe le questioni

La tua prenotazione

  • La conferma di prenotazione con il codice di prenotazione
  • La carta d’imbarco, o una schermata della carta d’imbarco digitale nell’app della compagnia aerea
  • Un documento che mostri quanto hai pagato il biglietto, per la parte relativa al rimborso

Il disservizio

  • La comunicazione del volo cancellato: SMS, e-mail o messaggio nell’app che mostri quando l’hai saputo
  • L’eventuale volo alternativo che ti è stato offerto, e se l’hai accettato o rifiutato
  • Un appunto sul motivo indicato dalla compagnia aerea, perché conta per stabilire se la compensazione sia dovuta

Domande frequenti

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Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 261/2004, articoli da 4 a 8 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
  2. Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. (Quarta Sezione, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06

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