Rimborso o compensazione: qual è la differenza?
In sintesi
Il rimborso significa riavere quanto hai pagato per il biglietto, per la parte del viaggio che non hai effettuato e, in alcuni casi, anche per le parti che hai già volato. La compensazione prevista dalle regole UE sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo è invece un importo fisso e distinto, dovuto per il disagio causato dal disservizio in sé. Sono due diritti diversi del regolamento (CE) n. 261/2004 (il rimborso è nell’articolo 8, la compensazione nell’articolo 7), con condizioni diverse, e l’uno non esclude l’altro.
In caso di volo cancellato puoi, a determinate condizioni, avere diritto a entrambi nello stesso tempo: il rimborso del biglietto non utilizzato e una compensazione distinta perché il volo è stato cancellato.
Questo testo non è una consulenza giuridica, e l’esito dipende sempre dalle circostanze del tuo volo.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Due diritti diversi, non una scelta tra l’uno e l’altro
Il regolamento EU261 (regolamento 261/2004) tiene distinte due cose. L’articolo 8 ti offre una scelta: il rimborso del biglietto, oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la tua destinazione finale, o non appena possibile o in una data successiva che ti va bene. L’articolo 7 indica importi di compensazione fissi, calcolati in base alla distanza del volo, per il disservizio in sé.
In caso di volo cancellato, l’articolo 5, paragrafo 1, ti riconosce sia la scelta dell’articolo 8 sia il diritto alla compensazione dell’articolo 7. Se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà, vale lo stesso in base all’articolo 4, paragrafo 3. Un diritto non esclude quindi l’altro, anche se ciascuno ha le proprie condizioni. Il rimborso ti restituisce quanto hai pagato; la compensazione è un pagamento distinto per il tempo e il disagio che il disservizio ti è costato.
Per questo «ho diritto al rimborso o alla compensazione?» è spesso la domanda sbagliata. A seconda di ciò che è successo, la risposta può essere l’uno, l’altra o entrambi.
Rimborso e compensazione in breve
- Rimborso (articolo 8, paragrafo 1, lettera a): quanto hai pagato per il biglietto, restituito entro sette giorni per le parti del viaggio che non hai effettuato, e per quelle già effettuate se il viaggio non ha più alcuna utilità; se del caso, in aggiunta un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. È una delle opzioni tra cui scegli; le altre sono un volo alternativo non appena possibile o in una data successiva che ti va bene.
- Compensazione (articolo 7): un importo fisso e distinto per il disservizio in sé, stabilito in base alla distanza del volo e non collegato a quanto è costato il biglietto.
- Condizioni diverse: puoi scegliere il rimborso in caso di volo cancellato, se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà o se la partenza ha un ritardo di almeno cinque ore; la compensazione dipende da ulteriori condizioni, tra cui le circostanze eccezionali e, per un volo cancellato, quanto tempo prima hai ricevuto la comunicazione e quale volo alternativo ti è stato offerto.
- Non si escludono a vicenda: dopo un volo cancellato, o se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà, puoi avere diritto a entrambi.
Esempio: un volo cancellato senza alcun volo alternativo utilizzabile
Il tuo volo viene cancellato e la compagnia aerea non può offrirti alcun volo alternativo che vada bene per te, quindi decidi di non partire. In base all’articolo 8 puoi allora scegliere il rimborso del biglietto invece del volo alternativo. Il rimborso ti restituisce quanto hai pagato per il viaggio che non hai fatto.
Il rimborso è soltanto metà del quadro. Il volo cancellato può, a determinate condizioni, dare diritto anche alla compensazione dell’articolo 7, un pagamento distinto per il disservizio, che non cambia per il fatto di aver riavuto il prezzo del biglietto.
In una stessa vicenda legata a un volo cancellato possono quindi esserci due pagamenti separati: il prezzo del biglietto restituito e la compensazione in aggiunta. Se la compensazione spetti dipende dalle ulteriori condizioni descritte qui sotto.
Gli importi della compensazione in breve
La compensazione prevista dall’articolo 7 delle regole UE è un importo fisso che dipende soprattutto dalla distanza del volo. È una cosa diversa dal rimborso del prezzo del biglietto e ne è distinta.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Il rimborso non significa sempre che sia dovuta la compensazione
I due diritti hanno condizioni diverse e quindi non vanno sempre insieme. Puoi avere diritto al rimborso del biglietto dopo un volo cancellato e non avere diritto alla compensazione, per esempio se hai ricevuto la comunicazione della cancellazione almeno due settimane prima della partenza; oppure tra due settimane e sette giorni prima e ti è stato offerto un volo alternativo che partiva non più di due ore prima dell’orario originario e raggiungeva la destinazione finale non oltre quattro ore dopo l’orario di arrivo originario; oppure meno di sette giorni prima e ti è stato offerto un volo alternativo che partiva non più di un’ora prima e arrivava non oltre due ore dopo (articolo 5, paragrafo 1, lettera c). La compensazione non è dovuta nemmeno se la compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (articolo 5, paragrafo 3).
Vale anche il contrario. Il fatto di scegliere un volo alternativo invece del rimborso non fa venir meno di per sé l’eventuale diritto alla compensazione per il disservizio. Se con il volo alternativo arrivi con non più di due, tre o quattro ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originario, a seconda della distanza, la compagnia aerea può però ridurre la compensazione del 50% (articolo 7, paragrafo 2). La domanda sul rimborso e quella sulla compensazione hanno risposte distinte, in base alle rispettive condizioni.
Conserva questi documenti per poter sostenere entrambe le questioni
La tua prenotazione
- La conferma di prenotazione con il codice di prenotazione
- La carta d’imbarco, o una schermata della carta d’imbarco digitale nell’app della compagnia aerea
- Un documento che mostri quanto hai pagato il biglietto, per la parte relativa al rimborso
Il disservizio
- La comunicazione del volo cancellato: SMS, e-mail o messaggio nell’app che mostri quando l’hai saputo
- L’eventuale volo alternativo che ti è stato offerto, e se l’hai accettato o rifiutato
- Un appunto sul motivo indicato dalla compagnia aerea, perché conta per stabilire se la compensazione sia dovuta
Domande frequenti
Sì, è possibile. Sono due diritti distinti secondo le regole UE (il rimborso del biglietto in base all’articolo 8 e la compensazione per il disservizio in base all’articolo 7), e l’uno non esclude l’altro. Dopo un volo cancellato, o se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà, puoi a determinate condizioni avere diritto a entrambi. Se la compensazione sia dovuta dipende da ulteriori condizioni, per esempio quanto tempo prima hai ricevuto la comunicazione della cancellazione, quale volo alternativo ti è stato offerto e se si trattava di circostanze eccezionali.
Dopo un volo cancellato: non automaticamente. La scelta tra volo alternativo e rimborso è nell’articolo 8; il diritto alla compensazione è nell’articolo 7 e si valuta a parte: per un volo cancellato l’articolo 5, paragrafo 1, ti riconosce entrambi, e se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà l’articolo 4, paragrafo 3, fa lo stesso. Il fatto di accettare il rimborso non fa quindi venir meno di per sé l’eventuale diritto alla compensazione per il volo cancellato.
In caso di ritardo è diverso. La compensazione per ritardo si misura su quanto tardi raggiungi la destinazione finale, e il regolamento non dice espressamente che cosa accade alla compensazione se, dopo cinque ore, rinunci al viaggio e quindi non arrivi mai. È perciò incerto se in quel caso tu possa ottenere una compensazione.
No. La compensazione dell’articolo 7 è un importo fisso stabilito in base alla distanza del volo e non collegato a quanto è costato il biglietto. Il rimborso ti restituisce il prezzo del biglietto in base all’articolo 8. Sono diritti diversi, calcolati in modi diversi, e i due termini non sono intercambiabili.
Può valere, se il ritardo alla partenza raggiunge almeno cinque ore. In quel caso la compagnia aerea deve, in base all’articolo 6, paragrafo 1, punto iii), offrire l’assistenza prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), così che tu possa rinunciare al viaggio e farti rimborsare il biglietto invece di proseguire. La compensazione è una questione distinta: secondo la sentenza Sturgeon della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ritardo può dare diritto alla compensazione se raggiungi la destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originario, purché siano soddisfatte le altre condizioni. Se rinunci al viaggio non arrivi mai, e in quel caso è incerto se la compensazione sia comunque dovuta. Valuta anche questo prima di decidere.
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Fonti
- Regolamento (CE) n. 261/2004, articoli da 4 a 8 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. (Quarta Sezione, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
