«Tutte le misure del caso»: il requisito che può far cadere un rifiuto
In sintesi
Non basta che la causa fosse eccezionale. L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento UE 261/2004 pone due requisiti che devono essere soddisfatti entrambi: il disservizio deve essere dovuto a circostanze eccezionali e non deve essere stato evitabile neppure adottando tutte le misure del caso. Se la compagnia non riesce a dimostrare il secondo requisito, cioè un margine di tempo ragionevole nella pianificazione, l’imbarco su un volo alternativo, le misure per limitare le conseguenze, potresti avere diritto a una compensazione anche se l’evento che ha dato origine al problema era fuori dal controllo della compagnia, sempre che le altre condizioni ricorrano.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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L’articolo 5, paragrafo 3, ha due requisiti, e devono essere soddisfatti entrambi
La formulazione è decisiva. Il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 «se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». La frase contiene due requisiti autonomi, e spetta alla compagnia dimostrare che ricorrono entrambi.
Il primo requisito riguarda l’evento: secondo la Corte di giustizia, rientrano solo gli eventi che per la loro natura o la loro origine non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. Il secondo riguarda il comportamento della compagnia stessa: cosa è stato fatto prima, durante e dopo l’evento. Un rifiuto che si limita a indicare la causa risponde dunque solo a metà della regola.
La Corte di giustizia ha precisato cosa serve per il secondo requisito. La compagnia deve dimostrare di aver adottato misure adeguate alla situazione e di aver impiegato tutti i mezzi a sua disposizione in termini di personale, attrezzature e risorse finanziarie per evitare che il volo fosse cancellato o subisse un ritardo prolungato. Nella causa C-315/15, sull’urto con volatili, la Corte ha richiesto inoltre che la compagnia dimostri che le misure preventive invocate siano state effettivamente adottate per il volo in questione. Non basta richiamare procedure che esistono sulla carta.
Margine di tempo: conta anche la pianificazione
La valutazione comincia prima del disservizio. Nella causa C-294/10, Eglītis e Ratnieks contro Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, il 12 maggio 2011 la Corte di giustizia ha stabilito che un vettore aereo, già nella pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardi nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali. La compagnia deve quindi pianificare con un certo margine di tempo che, se possibile, le consenta di operare il volo quando la circostanza eccezionale è cessata.
La Corte è stata però chiara nel dire che non si può fissare un margine di tempo minimo generale valido senza eccezioni per tutte le compagnie in ogni situazione. La valutazione si fa caso per caso e rispetto alla capacità della compagnia nel momento considerato: il margine di tempo non deve essere così ampio da imporle sacrifici insopportabili.
Della pianificazione fanno parte anche gli effetti a catena. La Corte ha citato come esempi le difficoltà a ottenere un nuovo slot e le condizioni di atterraggio nell’aeroporto di destinazione, compresa la sua chiusura totale o parziale in certe ore notturne, ma solo nella misura in cui tali rischi fossero prevedibili e calcolabili. Che la circostanza eccezionale sia cessata non decide dunque da solo la questione: ci si chiede anche se la compagnia avesse pianificato con un margine di tempo ragionevole per poter volare quando era di nuovo possibile.
Un volo alternativo può essere una misura ragionevole, anche con un’altra compagnia
Il secondo requisito riguarda anche ciò che la compagnia fa dopo il disservizio. Nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA, l’11 giugno 2020 la Corte di giustizia ha esaminato un caso in cui la compagnia aveva imbarcato il passeggero su un proprio volo alternativo che arrivava solo il giorno dopo rispetto all’arrivo inizialmente previsto. La Corte ha ritenuto che un volo alternativo del genere non possa essere considerato senz’altro una misura ragionevole.
La compagnia deve invece considerare tutte le alternative che comportano un ritardo minore rispetto al suo prossimo volo: voli diretti e con scalo, anche operati da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza. L’esenzione vale se tali alternative mancano o comportano sacrifici insopportabili rispetto alla capacità della compagnia.
Per questo la domanda «quali alternative avete valutato?» è importante almeno quanto quella sulla causa. Se c’era una partenza la sera stessa con un’altra compagnia, spetta alla tua compagnia spiegare perché non è stata utilizzata.
Cosa la compagnia può dover dimostrare, e non solo affermare
- Che l’evento per la sua natura o la sua origine non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia e sfugge al suo effettivo controllo (C-315/15, punto 22).
- Che il disservizio non sarebbe stato evitabile neppure adottando tutte le misure del caso: un requisito a sé, autonomo, dell’articolo 5, paragrafo 3.
- Che le misure erano adeguate alla situazione e che la compagnia ha impiegato tutti i mezzi a sua disposizione in termini di personale, attrezzature e risorse finanziarie (C-315/15 e C-74/19).
- In caso di urto con volatili: che le misure preventive invocate dalla compagnia siano state effettivamente adottate per il volo in questione (C-315/15).
- Che la pianificazione prevedeva, se possibile, un certo margine di tempo per le conseguenze prevedibili del disservizio (C-294/10).
- In caso di volo alternativo: che non esistevano alternative con un ritardo minore rispetto al prossimo volo della compagnia, nemmeno presso altre compagnie, oppure che avrebbero comportato sacrifici insopportabili per la compagnia (C-74/19).
- Quando il ritardo ha più cause: quale parte è imputabile proprio alla circostanza eccezionale. Quella parte si detrae dal ritardo complessivo e la parte restante si confronta con la soglia per la compensazione, purché la compagnia abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare le conseguenze; altrimenti non si detrae nulla (C-315/15).
Il limite: misure ragionevoli non significa ogni misura immaginabile
Il requisito riguarda le misure ragionevoli, non tutte le misure possibili. La Corte di giustizia ha affermato che la compagnia non è tenuta a compiere sacrifici insopportabili in rapporto alla capacità dell’impresa e che un margine di tempo nella pianificazione non può imporle tali sacrifici rispetto alla capacità nel momento considerato.
La compagnia non risponde nemmeno di tutto. Dalla causa sull’urto con volatili C-315/15, Pešková e Peška contro Travel Service a.s. (4 maggio 2017), risulta che le misure preventive di competenza di altri, per esempio il gestore aeroportuale o il controllo del traffico aereo, non possono essere imputate al vettore aereo. Allo stesso tempo, le scelte della compagnia pesano contro di essa: se la compagnia ha scelto di far ripetere da un proprio esperto un controllo di sicurezza già eseguito da un esperto competente, la Corte ha ritenuto che il ritardo che ne è derivato non fosse dovuto a circostanze eccezionali.
Il risultato è una valutazione caso per caso. Proprio per questo non si può giudicare un rifiuto senza sapere cosa la compagnia ha effettivamente fatto.
Esempio: il temporale è passato, ma l’aereo è rimasto a terra
Il tuo volo da Roma doveva partire al mattino. Un temporale chiude l’aeroporto per alcune ore e la compagnia, nel rifiuto, cita il maltempo. Una situazione meteorologica del genere può rientrare nel primo requisito: un evento che per la sua natura o la sua origine non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia e sfugge al suo effettivo controllo.
Ma l’aereo decolla solo la sera. L’equipaggio non era sul posto quando l’aeroporto ha riaperto e la programmazione dell’aeromobile per la giornata non lasciava alcun margine. A quel punto la domanda decisiva non è più se il temporale fosse eccezionale, ma se il lungo ritardo si sarebbe potuto evitare con misure ragionevoli: un margine di tempo nella pianificazione, la riassegnazione dell’equipaggio, l’imbarco su un volo alternativo.
Se il ritardo ha più cause, secondo la sentenza C-315/15 la parte imputabile alla circostanza eccezionale si detrae dal ritardo complessivo, purché la compagnia abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarne le conseguenze; altrimenti non si detrae nulla. Se la parte restante raggiunge la soglia per la compensazione, potresti avere diritto alla compensazione, sempre che le altre condizioni ricorrano.
Da sapere quando un rifiuto indica solo la causa
- Un rifiuto che indica soltanto la causa risponde solo al primo requisito dell’articolo 5, paragrafo 3. Il secondo, cioè l’impossibilità di evitare il disservizio nonostante le misure del caso, resta senza risposta, e l’onere della prova di entrambi spetta alla compagnia.
- Spesso contano la cronologia e le alternative disponibili: quando la circostanza è cessata, quando l’aereo è decollato, cosa è successo nel frattempo e quali voli alternativi sono stati valutati, compresi i voli di altre compagnie e i voli con scalo. È proprio l’intervallo tra questi momenti che la compagnia deve poter spiegare.
- È utile conservare la prenotazione, la carta d’imbarco, le e-mail e gli SMS della compagnia e gli screenshot degli avvisi di ritardo e dei tabelloni delle partenze.
Domande frequenti sulle misure ragionevoli
No. La formula riguarda soltanto il primo requisito dell’articolo 5, paragrafo 3. La compagnia deve anche poter dimostrare che il disservizio non sarebbe stato evitabile neppure adottando tutte le misure del caso, e l’onere della prova spetta alla compagnia. Una motivazione scritta dovrebbe rispondere anche a questa parte.
Può rientrare tra le misure ragionevoli. Nella causa C-74/19 la Corte di giustizia ha stabilito che la compagnia deve considerare tutte le alternative che comportano un ritardo minore rispetto al suo prossimo volo, compresi i voli operati da altri vettori aerei, diretti o con scalo. Se tali alternative mancano o comporterebbero sacrifici insopportabili per la compagnia, in rapporto alla sua capacità, ciò non vale.
Non c’è una cifra fissa. Nella causa C-294/10 la Corte di giustizia ha escluso l’idea di un margine di tempo minimo generale valido senza eccezioni per tutte le compagnie in ogni situazione. La compagnia deve pianificare con un certo margine di tempo che, se possibile, le consenta di operare il volo quando la circostanza è cessata, senza imporle sacrifici insopportabili in rapporto alla sua capacità.
Sì. Nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 la Corte di giustizia ha equiparato i passeggeri di voli in ritardo prolungato ai passeggeri di voli cancellati quanto al diritto alla compensazione, se raggiungono la destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto. Ha stabilito al tempo stesso che l’esenzione dell’articolo 5, paragrafo 3, si applica allora allo stesso modo, quindi si valuta con gli stessi due requisiti in entrambi i casi.
Non oggi. Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004 ma si applica solo dal 23 ottobre 2027 (articolo 3). Da quella data l’esenzione si sposta in un nuovo articolo 6 quater. Restano entrambi i requisiti: la compagnia deve dimostrare che il disservizio era dovuto a circostanze eccezionali e che non sarebbe stato evitabile neppure adottando tutte le misure ragionevoli. Occorre inoltre un nesso causale diretto tra la circostanza e il disservizio, e l’onere della prova del nesso causale e delle misure ragionevoli è posto espressamente a carico della compagnia. Un allegato elenca eventi che costituiscono circostanze eccezionali, ma l’elenco non è esaustivo. Fino ad allora vale l’articolo 5, paragrafo 3, come descritto qui.
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Fonti
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 5, paragrafo 3 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-294/10, Andrejs Eglītis e Edvards Ratnieks contro Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (12 maggio 2011) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA (11 giugno 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-315/15, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service a.s. (Terza Sezione, 4 maggio 2017) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. contro Condor Flugdienst GmbH e Böck e Lepuschitz contro Air France SA (19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
