Collisione con uccelli e oggetti sulla pista: circostanza eccezionale, ma solo per il tempo che ha davvero causato
In sintesi
Una collisione con un uccello, e un danno al pneumatico da un oggetto estraneo sulla pista di decollo e atterraggio, sono considerati dalla Corte di giustizia circostanze eccezionali, ma l’esonero protegge solo il tempo che l’evento ha davvero causato. Se il ritardo ha più cause, il tempo attribuibile all’evento eccezionale va detratto dal ritardo complessivo, a condizione che la compagnia dimostri che quella parte non era evitabile e che ha adottato tutte le misure del caso per evitarne le conseguenze. Quando ciò che resta è di tre ore o più alla destinazione finale puoi avere diritto alla compensazione. L’onere della prova dell’esonero spetta alla compagnia, non a te.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Perché uccelli e detriti in pista contano come eccezionali
In caso di volo cancellato, e di ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale, il regolamento (CE) n. 261/2004 può dare diritto a una compensazione pecuniaria. L’eccezione è nell’articolo 5, paragrafo 3: la compagnia non paga solo se può dimostrare che il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. La Corte di giustizia pone due requisiti che devono essere entrambi soddisfatti: l’evento deve essere estraneo al normale esercizio dell’attività della compagnia e sfuggire al suo effettivo controllo.
La collisione con un uccello è stata esaminata nella causa C-315/15, Pešková e Peška contro Travel Service, in cui la Terza Sezione della Corte ha stabilito il 4 maggio 2017 che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di circostanze eccezionali. Il contesto era un volo Burgas-Ostrava del 10 agosto 2013 arrivato con cinque ore e venti minuti di ritardo.
Anche detriti e oggetti sulla pista sono stati esaminati dalla Corte di giustizia. Nella causa C-501/17, Germanwings contro Pauels, la Corte ha constatato il 4 aprile 2019 che un danno al pneumatico causato da un oggetto estraneo presente sulla pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto rientra nella nozione di circostanze eccezionali: un danno dovuto esclusivamente a un simile oggetto, circostanza che la compagnia deve dimostrare, non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia, e poiché la pulizia della pista non rientra affatto nei compiti della compagnia, sfugge al suo effettivo controllo. Nel caso c’era una vite in un pneumatico dell’aereo che doveva volare Dublino-Düsseldorf il 28 agosto 2015. Nella causa C-159/18, Moens contro Ryanair, la Corte è arrivata il 26 giugno 2019 alla stessa conclusione per la benzina sulla pista che aveva portato alla chiusura della pista, ma il dispositivo poggia su una condizione esplicita: la benzina non proveniva da un aeromobile del vettore che effettuava il volo.
La detrazione: solo il tempo che l’evento ha davvero causato
Il fatto che l’evento sia eccezionale non significa che l’intero ritardo sia protetto. La sentenza Pešková contiene una regola facile da perdere: se il ritardo ha più cause, la parte attribuibile alla circostanza eccezionale va detratta dal ritardo complessivo, e solo dopo si valuta se ciò che resta raggiunge le tre ore alla destinazione finale. La detrazione presuppone che la compagnia dimostri che proprio quella parte del ritardo è dovuta a una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare, e che ha adottato tutte le misure del caso per evitarne le conseguenze. Se non l’ha fatto, anche quel tempo conta. Il limite delle tre ore non deriva a sua volta da queste sentenze ma dalle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e altri, in cui la Corte ha stabilito il 19 novembre 2009 che una perdita di tempo di tre ore o più all’arrivo alla destinazione finale può dare lo stesso diritto alla compensazione di un volo cancellato.
La stessa sentenza pone anche un limite a ciò che la compagnia può attribuire all’uccello. Se un esperto competente ha già controllato l’aereo dopo la collisione e la compagnia sceglie poi di far rifare il controllo da un proprio esperto, secondo la Corte il nuovo controllo non può essere considerato una misura adeguata alla situazione: il ritardo che causa non è dovuto a circostanze eccezionali. La Corte si è pronunciata anche sul secondo requisito dell’articolo 5, paragrafo 3: le misure del caso comprendono misure di controllo preventive contro i volatili, purché la compagnia possa effettivamente adottarle, esse non comportino sacrifici insopportabili in rapporto alla capacità dell’impresa e la compagnia dimostri che sono state effettivamente adottate per il volo in cui è avvenuta la collisione. Contano solo le misure che spettano effettivamente alla compagnia, non quelle di cui rispondono ad esempio l’aeroporto o il controllo del traffico aereo. Nella causa C-159/18 la Corte ha invece ritenuto che una chiusura della pista di quel tipo non si sarebbe potuta evitare anche adottando tutte le misure del caso.
Panoramica rapida: uccelli, detriti e benzina in pista
- Collisione con un uccello: circostanza eccezionale secondo la Corte di giustizia (C-315/15).
- Danno al pneumatico da un oggetto estraneo sulla pista di decollo e atterraggio: circostanza eccezionale (C-501/17).
- Benzina sulla pista che porta alla chiusura della pista: circostanza eccezionale; il dispositivo riguarda la benzina che non proviene dall’aeromobile del vettore operativo (C-159/18).
- La parte del ritardo attribuibile all’evento eccezionale viene detratta dal ritardo complessivo, se la compagnia dimostra che non era evitabile e che ha adottato tutte le misure del caso per evitarne le conseguenze; ciò che resta si valuta rispetto al limite delle tre ore (C-315/15).
- Se la compagnia fa rifare il controllo a un proprio esperto dopo che un esperto competente ha già controllato l’aereo, quel ritardo non è dovuto a circostanze eccezionali (C-315/15).
- Anche quando la circostanza è eccezionale, la compagnia deve dimostrare di aver impiegato tutte le risorse in personale, materiale e mezzi finanziari a sua disposizione per evitare un ritardo prolungato (C-501/17).
- L’onere della prova dell’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 3, spetta alla compagnia.
- In caso di volo cancellato: scelta tra volo alternativo e rimborso del biglietto, più pasti, bevande e, se serve, hotel, qualunque sia la causa (articoli 5, 8 e 9; C-12/11).
- In caso di ritardo: pasti e bevande quando il ritardo previsto è di due, tre o quattro ore a seconda della distanza, hotel se la partenza slitta al giorno dopo e diritto al rimborso con almeno cinque ore di ritardo, anche qui qualunque sia la causa (articolo 6).
Esempio: l’uccello ha causato una parte del ritardo
Il tuo aereo viene colpito da un uccello durante l’avvicinamento allo scalo. L’aereo deve essere controllato e arrivi alla destinazione finale con sei ore di ritardo. La collisione è di per sé una circostanza eccezionale. Ma l’esonero copre solo il tempo attribuibile alla collisione e al controllo necessario. Il tempo dovuto ad altro, ad esempio il fatto che la compagnia abbia fatto rifare il controllo a un proprio esperto dopo che un esperto competente aveva già controllato l’aereo, o una causa interna al normale esercizio dell’attività della compagnia, la compagnia non può, secondo la sentenza Pešková, attribuirlo all’evento. Se, tolto il tempo legato all’uccello, restano tre ore o più, puoi avere diritto alla compensazione. Come si ripartiscono le ore è una questione di prova, e spetta alla compagnia dimostrare la propria tesi.
Un rifiuto che dice soltanto «collisione con uccelli» non è la risposta completa
L’articolo 5, paragrafo 3, richiede due cose alla compagnia: dimostrare che l’evento era eccezionale e che il ritardo non si sarebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure del caso. Una risposta standard con le parole collisione con uccelli o detriti in pista non dice nulla sul secondo requisito, e nulla su quante delle ore l’evento abbia davvero causato.
Si può chiedere alla compagnia di spiegare quanto tempo siano durati l’evento e il controllo necessario, chi abbia svolto il controllo, quali misure contro i volatili siano state adottate per proprio quel volo e che cosa spieghi il resto del tempo. Se si trattava di benzina sulla pista, l’origine è rilevante: il dispositivo di C-159/18 riguarda espressamente la benzina che non proveniva dall’aeromobile del vettore operativo, quindi se lo sversamento proveniva dall’aereo della compagnia quella sentenza non si può usare senza altro come sostegno. Se la compagnia non ha spiegato questo, non ha ancora dimostrato quanto richiede l’articolo 5, paragrafo 3.
Di quanto si può trattare
Se l’eccezione non regge, la compensazione si calcola ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in base alla distanza del volo, non al prezzo del biglietto. Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento; in certi casi l’importo può essere ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Da sapere dopo una collisione con uccelli o un incidente in pista
- Conviene annotare l’orario di arrivo previsto e quello effettivo alla destinazione finale. La detrazione si basa sugli orari: più preciso è il resoconto, più difficile è per la compagnia attribuire l’intero ritardo all’evento.
- Conviene conservare la spiegazione della compagnia stessa: e-mail, SMS e notifiche push in cui è indicata la causa, e schermate dei tabelloni informativi. La formulazione è il punto di partenza quando si mette in dubbio quanta parte del ritardo l’evento abbia causato.
- In caso di volo cancellato si sceglie tra volo alternativo e rimborso del biglietto. Pasti, bevande e, se serve, hotel valgono qualunque sia la causa, in caso di ritardo da due, tre o quattro ore a seconda della distanza. Se la compagnia non li organizza, le spese necessarie, adeguate e ragionevoli possono essere rimborsate in seguito: conviene conservare le ricevute.
- Si può chiedere una motivazione scritta: quante delle ore sono attribuite all’evento e quali misure ha adottato la compagnia. Un rifiuto senza questa ripartizione non è necessariamente l’ultima parola.
Domande frequenti su collisione con uccelli e oggetti sulla pista
Non necessariamente. La Corte di giustizia ha qualificato le collisioni con uccelli come circostanze eccezionali, ma la compagnia deve anche dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso, e l’esonero copre solo il tempo attribuibile alla collisione. Se, detratto quel tempo, restano tre ore o più alla destinazione finale, puoi avere diritto alla compensazione.
Per la benzina sì. La conclusione della Corte nella causa C-159/18 riguarda espressamente la benzina che non proveniva da un aeromobile del vettore che ha effettuato il volo. Se lo sversamento proveniva dall’aereo della compagnia, la situazione esula da ciò che la Corte ha esaminato e la conclusione della sentenza non si può usare senza altro a sostegno di un rifiuto.
Per gli oggetti estranei sulla pista il ragionamento di C-501/17 poggiava su due elementi: un danno al pneumatico dovuto esclusivamente a un simile oggetto non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia, e poiché la pulizia della pista non rientra nei compiti della compagnia, sfugge al suo effettivo controllo. Che il danno sia stato causato esclusivamente dall’oggetto spetta alla compagnia dimostrarlo. La Corte è stata al tempo stesso chiara sul fatto che la compagnia deve comunque dimostrare di aver impiegato tutte le risorse a disposizione per evitare un ritardo prolungato.
L’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 3, si valuta allo stesso modo in caso di volo cancellato. La differenza è che con un volo cancellato puoi inoltre scegliere tra rimborso del biglietto e volo alternativo ai sensi dell’articolo 8, e quella scelta vale che la causa sia stata eccezionale o no.
Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004 ma si applica solo a decorrere dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora vale quanto descritto in questo articolo. Le nuove regole avranno un elenco, non esaustivo, di circostanze da considerare eccezionali. Vi figurano tra l’altro il danno all’aeromobile causato da animali o da oggetti estranei e la contaminazione della pista che non abbia origine nel vettore, in entrambi i casi quando rende impossibile un volo sicuro. Anche allora la compagnia dovrà dimostrare che il disservizio non si sarebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure del caso.
Rispondi ad alcune domande sul tuo volo: facciamo una prima valutazione gratuita su un possibile diritto alla compensazione.
Fonti
- Sentenza nella causa C-315/15, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service a.s. (Terza Sezione, 4 maggio 2017) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-501/17, Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels (Terza Sezione, 4 aprile 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-159/18, André Moens contro Ryanair Ltd (Quarta Sezione, 26 giugno 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e considerando 14 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e altri contro Condor Flugdienst e Böck e Lepuschitz contro Air France (19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-12/11, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd (Terza Sezione, 31 gennaio 2013) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
