Le nuove regole UE per i voli in ritardo valgono dal 23 ottobre 2027
In sintesi
Le nuove regole UE per i passeggeri del trasporto aereo valgono dal 23 ottobre 2027. Il regolamento (UE) 2026/2202, che modifica il regolamento UE 261/2004, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026, ma non si applica ancora: secondo l’articolo 3 si applica solo dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora valgono pienamente le regole di oggi.
Gli importi di 250, 400 e 600 euro restano nel nuovo testo, e in sostanza anche la soglia delle tre ore. Novità sono, tra l’altro, un termine di nove mesi per chiedere la compensazione, un elenco di ciò che conta come circostanze eccezionali e il fatto che un articolo personale di al massimo 40 × 30 × 15 centimetri, o che stia sotto il sedile, debba di regola poter essere portato in cabina senza costi aggiuntivi.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
Il tuo volo ha subito un ritardo o è stato cancellato? Verifica gratuitamente se, in base alle regole di oggi, potresti avere diritto a una compensazione.
Pubblicato, in vigore e applicabile: tre date diverse
Il regolamento si basa sul progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 giugno 2026. È stato firmato il 16 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) il 2 ottobre 2026.
L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 22 ottobre 2026. Ma il fatto che un regolamento sia entrato in vigore non significa che si applichi. L’articolo 3 dice espressamente che si applica dal 23 ottobre 2027. Solo da allora le nuove regole valgono tra passeggeri e compagnie aeree.
Fino al 22 ottobre 2027 compreso vale quindi il regolamento 261/2004 nella sua versione attuale, insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
| Questione | Cosa dice il regolamento modificato | Articolo |
|---|---|---|
| Compensazione in caso di ritardo | Chi raggiunge la destinazione finale con un ritardo superiore a tre ore può ottenere la compensazione su richiesta | 6, par. 4 |
| Importo della compensazione | 250 euro (fino a 1500 km), 400 euro (nell’UE oltre 1500 km e altri viaggi tra 1500 e 3500 km), 600 euro (altri viaggi) | 7, par. 1 |
| Termine per chiedere la compensazione | Nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto | 7, par. 9 |
| Risposta della compagnia | Conferma di ricevimento immediata, poi pagamento o motivazione entro 30 giorni di calendario | 7, par. 9 |
| Informazione dopo il disservizio | Entro 96 ore dalla fine del viaggio, quando può esserci diritto alla compensazione | 7, par. 4 |
| Circostanze eccezionali | Elenco non esaustivo in un allegato; l’onere della prova spetta alla compagnia | 6 quater e allegato |
| Albergo in caso di circostanze eccezionali | Può essere limitato a un massimo di tre notti, tranne che per i passeggeri con esigenze particolari (per alcuni di loro solo se la compagnia è stata informata dell’esigenza) | 9, par. 6 e 11, par. 10 |
| Articolo personale in cabina | Senza costi aggiuntivi | 11 bis, par. 1 e 2, lett. ah |
Cosa resta
Il diritto alla compensazione in caso di grande ritardo viene ora scritto nel regolamento stesso. Secondo l’articolo 6, paragrafo 4, i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo superiore a tre ore possono chiedere la compensazione. Oggi la soglia delle tre ore deriva dalla sentenza nelle cause Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), alla quale rinvia espressamente il considerando 17 del regolamento. La sentenza parla di tre ore o più, mentre il nuovo testo richiede un ritardo superiore a tre ore: una differenza marginale che conta solo per chi arriva con esattamente tre ore di ritardo.
Gli importi dell’articolo 7, paragrafo 1, sono gli stessi di oggi: 250 euro per i viaggi fino a 1500 chilometri, 400 euro per i viaggi nell’UE più lunghi e per gli altri viaggi tra 1500 e 3500 chilometri, e 600 euro per gli altri viaggi.
Come oggi, 600 euro sono un tetto e non una promessa. Secondo il nuovo articolo 7, paragrafo 2, la compagnia può dimezzare l’importo più alto se l’arrivo non è in ritardo di più di quattro ore e il passeggero ha ricevuto una proposta di imbarco su un volo alternativo successivo oppure è arrivato in ritardo con il viaggio originario. E se il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si potevano evitare, non è dovuta alcuna compensazione.
Cambia dal 23 ottobre 2027: quando la compensazione può essere ridotta
Dal 23 ottobre 2027 il dimezzamento dell’articolo 7, paragrafo 2, vale solo per l’importo più alto, mentre oggi anche gli importi più bassi possono essere dimezzati in caso di volo alternativo. E l’articolo 7, paragrafo 3, introduce una nuova riduzione: se un volo alternativo offerto dopo una cancellazione parte più di un’ora prima del volo originario e il passeggero lo utilizza, la compensazione può essere ridotta del 50% se l’anticipo è inferiore a due ore e del 25% se è di due ore o più ma inferiore a tre ore.
Novità dal 23 ottobre 2027: nove mesi per chiedere la compensazione
Secondo l’articolo 7, paragrafo 9, la richiesta di compensazione deve essere presentata entro nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto. La compagnia deve confermare subito di aver ricevuto la richiesta ed entro 30 giorni di calendario o pagare o spiegare perché non paga.
Se la compagnia invoca una circostanza eccezionale, deve indicare su quale punto dell’allegato si basa. Se l’evento non è nell’elenco, la compagnia deve indicare di quale evento si tratta e perché deve essere considerato eccezionale, e in entrambi i casi spiegare come ricorrono le condizioni del nesso causale e delle misure ragionevoli.
Lo stesso articolo dice che la compagnia può chiedere la prova di una procura valida quando la richiesta è inviata da un’altra persona per conto del passeggero.
Il regolamento di oggi non prevede un termine proprio. Per quanto tempo una richiesta può essere fatta valere è determinato invece dalle norme nazionali sulla prescrizione, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-139/11 (Cuadrench Moré). Il nuovo termine dell’articolo 7, paragrafo 9, riguarda la richiesta alla compagnia; il regolamento non dice nulla su quanto tempo abbia poi il passeggero per agire in giudizio per la compensazione.
Non è chiaro come il termine incida sui voli precedenti al 23 ottobre 2027
Il regolamento non contiene alcuna norma transitoria. Dice quando inizia ad applicarsi, ma non come vada trattato il termine di nove mesi per i voli effettuati prima del 23 ottobre 2027. Se il termine incida in qualche modo su tali richieste, e in tal caso come, è una questione giuridica aperta a cui oggi non si può rispondere con certezza.
Quello che si può dire è che un volo effettuato e una richiesta presentata prima del 23 ottobre 2027 rientrano nelle regole di oggi, perché il nuovo regolamento non si applica fino ad allora. Comunque la questione del termine venga decisa, documenti come la conferma di prenotazione e le comunicazioni della compagnia diventano più difficili da reperire quanto più tempo passa.
Circostanze eccezionali: un elenco dal 23 ottobre 2027
La compagnia non deve pagare la compensazione se il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare nonostante tutte le misure ragionevoli. Ciò che conta come eccezionale si è finora sviluppato nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Il regolamento modificato ha un allegato con un elenco non esaustivo di tali circostanze (articolo 6 quater, paragrafo 1).
L’elenco comprende, tra l’altro, il maltempo e le calamità naturali incompatibili con un volo sicuro, la guerra, gravi minacce sanitarie transfrontaliere, i passeggeri indisciplinati, alcune emergenze mediche, il sabotaggio e il terrorismo, i vizi di fabbricazione o di progettazione nascosti resi noti dal costruttore o da un’autorità, le chiusure dello spazio aereo e le limitazioni di capacità che la compagnia non controlla, la chiusura non pianificata di un aeroporto, i danni all’aeromobile causati da terzi, animali o oggetti estranei e le carenze operative dei fornitori di servizi aeroportuali essenziali che la compagnia non ha potuto controllare.
Due avvertenze sono importanti. Un evento dell’elenco non basta da solo: secondo l’articolo 6 quater, paragrafo 2, la compagnia deve dimostrare sia un nesso causale diretto tra l’evento e il disservizio sia che il disservizio non sarebbe stato evitabile nonostante tutte le misure ragionevoli. Secondo il considerando 5, l’evento deve inoltre soddisfare ogni elemento della descrizione dell’elenco. E l’elenco non è esaustivo, quindi un evento che non vi figura si valuta caso per caso.
Scioperi: vicino al confine già tracciato dalla Corte di giustizia
L’allegato cita due tipi di scioperi. Il punto 3, lettera g), riguarda gli scioperi dei cosiddetti fornitori di servizi essenziali, come l’ente di gestione aeroportuale, i fornitori di servizi di traffico aereo (per esempio il controllo del traffico aereo) e i fornitori di servizi di assistenza a terra che le compagnie in pratica non scelgono da sole, purché lo sciopero sia al di fuori del controllo effettivo della compagnia o del gruppo.
Il punto 3, lettera h), riguarda gli scioperi presso la compagnia che opera il volo. Tali scioperi contano come eccezionali solo se hanno origine in rivendicazioni che solo le autorità pubbliche possono soddisfare, e che quindi sono al di fuori del controllo effettivo della compagnia o del gruppo.
È vicino alla situazione giuridica di oggi. Nella causa C-28/20 (Airhelp contro SAS, 23 marzo 2021) la Grande Sezione della Corte di giustizia ha stabilito che uno sciopero del personale della compagnia stessa, indetto da un sindacato nel rispetto della normativa nazionale (tra cui le regole sul preavviso), che mira a ottenere ascolto per le rivendicazioni del personale ed è attuato dal personale necessario per il volo, non è una circostanza eccezionale. Nella stessa sentenza la Corte ha detto che tale sciopero può esserlo se ha origine in rivendicazioni che solo le autorità possono soddisfare (punto 45).
La differenza è che la Corte ha detto che tale sciopero può costituire una circostanza eccezionale, mentre l’allegato indica che deve essere considerato tale. L’allegato include inoltre il gruppo a cui appartiene la compagnia.
Un normale sciopero del personale della compagnia stessa, per esempio sulla retribuzione o sulle condizioni di lavoro, non figura quindi nell’elenco. Come i giudici valuteranno tali scioperi dopo il 23 ottobre 2027 non è ancora stato esaminato.
Articolo personale in cabina senza costi aggiuntivi
Il nuovo articolo 11 bis dice che le compagnie devono consentire ai passeggeri di portare in cabina un articolo personale (nel regolamento «personal article») senza costi aggiuntivi. Secondo la definizione dell’articolo 2, è un bagaglio non registrato, che rispetta i requisiti di sicurezza e che misura al massimo 40 × 30 × 15 centimetri oppure sta sotto il sedile davanti. Se per motivi particolari, per esempio la sicurezza o lo spazio, deve comunque essere messo nella stiva, ciò deve avvenire senza costi aggiuntivi (articolo 11 bis, paragrafo 2).
Un bagaglio a mano più grande, come un trolley da cabina, il regolamento invece non lo rende gratuito. Le compagnie devono ammetterlo se c’è spazio in cabina e mostrare il prezzo comprensivo del bagaglio a mano per impostazione predefinita prima dell’inizio della prenotazione, ma possono continuare a offrire biglietti a chi sceglie volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano.
L’idea non è del tutto nuova. Già nel 2014 la Corte di giustizia ha detto, nella motivazione della causa C-487/12 (Vueling, punto 40), che il bagaglio a mano che rispetta requisiti ragionevoli di peso e dimensioni e le norme di sicurezza vigenti non può in linea di principio essere oggetto di un supplemento di prezzo. La sentenza parlava del bagaglio a mano in generale. Il considerando 42 del nuovo regolamento usa, nella versione inglese, l’espressione della sentenza, «a necessary aspect of the carriage of passengers», per l’articolo personale. Ciò che si aggiunge è un divieto espresso nel testo di legge, con una misura indicata, proprio per l’articolo personale.
Altre novità dal 23 ottobre 2027
- Chi non ha effettuato il volo di andata non può vedersi negare l’imbarco né essere addebitato sul volo di ritorno nell’ambito dello stesso contratto per questo motivo (art. 4, par. 5).
- Gli errori di battitura nel nome devono essere corretti senza costi almeno una volta, se la richiesta è fatta al più tardi 48 ore prima della partenza (art. 12 bis).
- A chi viaggia con un bambino di meno di 14 anni nell’ambito dello stesso contratto di trasporto deve essere offerta senza costi la possibilità di sedersi accanto al bambino; se mancano posti adiacenti, la compagnia deve cercare di aiutare (art. 11, par. 4 e art. 2, lett. ab).
- A nessuno può essere negato l’imbarco per aver stampato da sé una carta d’imbarco digitale, se la stampa è chiara e leggibile a macchina, né per non aver pagato un costo aggiuntivo per usare la propria stampa (art. 11 ter).
- In caso di circostanze eccezionali le notti in albergo possono essere limitate a tre, ma non per i passeggeri con esigenze particolari: per esempio bambini piccoli e minori non accompagnati, e persone con disabilità o a mobilità ridotta e donne incinte se la compagnia è stata informata dell’esigenza (art. 9, par. 6, 11, par. 3 e 11, par. 10).
Gli importi della compensazione, oggi e dal 23 ottobre 2027
La tabella mostra gli importi di oggi secondo il regolamento 261/2004. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento modificato indica gli stessi importi. Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento; l’importo applicabile al caso concreto dipende dalle circostanze del volo. In alcuni casi l’importo può essere dimezzato e non è dovuto in caso di circostanze eccezionali che non si potevano evitare.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Da sapere per i passeggeri
- Fino al 23 ottobre 2027 vale il regolamento 261/2004 come oggi. Un volo e una richiesta che si collocano entrambi prima di quella data rientrano in quelle regole.
- Prenotazione, carta d’imbarco, comunicazioni della compagnia e ricevute delle spese sono utili a prescindere dalle regole applicabili, e conservarle fa la differenza.
- Verificare se un volo in ritardo o cancellato possa dare diritto a una compensazione è gratuito.
Domande frequenti sulle nuove regole
Il 23 ottobre 2027, secondo l’articolo 3 del regolamento (UE) 2026/2202. Il regolamento è stato pubblicato il 2 ottobre 2026 e l’entrata in vigore avviene il 22 ottobre 2026, ma le regole si applicano solo dal 23 ottobre 2027.
Gli importi non diminuiscono. L’articolo 7, paragrafo 1, indica gli stessi importi di oggi: 250, 400 o 600 euro in base alla lunghezza del viaggio. Dal 23 ottobre 2027 cambiano invece le regole su quando l’importo può essere ridotto: il dimezzamento vale allora solo per l’importo più alto (articolo 7, paragrafo 2), e viene introdotta una nuova riduzione per il caso in cui un volo alternativo offerto dopo una cancellazione parta più di un’ora prima del volo originario e il passeggero lo utilizzi (articolo 7, paragrafo 3). Non è dovuta alcuna compensazione se il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si potevano evitare.
Se sia il volo sia la richiesta sono anteriori al 23 ottobre 2027, valgono le regole di oggi, perché il nuovo regolamento non si applica fino ad allora. Il regolamento non dice espressamente come vada trattata una richiesta per un volo precedente se presentata dopo quella data, in particolare rispetto al termine di nove mesi. La questione è aperta.
Dipende da chi sciopera e perché. Lo sciopero, per esempio, del controllo del traffico aereo o dell’ente di gestione aeroportuale figura nell’allegato (punto 3, lettera g). Lo sciopero del personale della compagnia stessa vi figura solo se ha origine in rivendicazioni che solo le autorità pubbliche possono soddisfare (punto 3, lettera h), vicino al confine tracciato dalla Corte di giustizia nella causa C-28/20.
L’articolo personale lo sarà: al massimo 40 × 30 × 15 centimetri o abbastanza piccolo da stare sotto il sedile davanti. Un bagaglio a mano più grande deve essere ammesso se c’è spazio, ma il regolamento non lo rende gratuito.
Il tuo volo ha subito un ritardo o è stato cancellato? Verifica gratuitamente se, in base alle regole di oggi, potresti avere diritto a una compensazione.
Fonti
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-28/20, Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (Grande Sezione, 23 marzo 2021) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-05
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Christopher Sturgeon e a. contro Condor Flugdienst GmbH e Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz contro Air France SA (Quarta Sezione, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-139/11, Joan Cuadrench Moré contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Terza Sezione, 22 novembre 2012) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-487/12, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Quinta Sezione, 18 settembre 2014) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-05
