Equipaggio malato o deceduto e il confine con la carenza di personale in aeroporto
In sintesi
La malattia dell’equipaggio normalmente non esonera la compagnia dal pagare la compensazione. Quando un membro dell’equipaggio necessario per effettuare il volo si ammala o muore all’improvviso poco prima della partenza, la Corte di giustizia UE ha stabilito che non si tratta di una circostanza eccezionale (la pianificazione del personale rientra nel normale esercizio dell’attività della compagnia), e quindi puoi avere diritto alla compensazione ai sensi del regolamento UE 261/2004. Se invece il personale mancava presso il gestore aeroportuale (nel caso esaminato dalla Corte, il carico dei bagagli), la circostanza può essere ammessa come eccezionale, tra l’altro se le carenze erano generali. Di chi fosse il personale che mancava è quindi una questione chiave, ma non decisiva da sola: anche allora va valutato se la carenza sfuggisse all’effettivo controllo della compagnia. L’onere della prova spetta in ogni caso alla compagnia.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Due condizioni, entrambe da soddisfare
In caso di volo cancellato, e di ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale, il regolamento 261/2004 può dare diritto alla compensazione pecuniaria dell’articolo 7. Un’eccezione riguarda quanto presto hai ricevuto la comunicazione: se la cancellazione ti viene comunicata almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, non è dovuta alcuna compensazione, a prescindere dalla causa. Con un preavviso più breve vale lo stesso se ti viene offerto contemporaneamente un volo alternativo vicino agli orari originari. Se la comunicazione arriva meno di sette giorni prima della partenza, come quando l’equipaggio si ammala all’improvviso, il volo alternativo deve permetterti di partire al massimo un’ora prima e raggiungere la destinazione finale al più tardi due ore dopo l’orario di arrivo previsto (articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Un’altra eccezione riguarda la causa: secondo l’articolo 5, paragrafo 3, la compagnia non paga solo se può dimostrare che il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. L’onere della prova spetta quindi alla compagnia, non a te.
La giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE pone due requisiti per una tale circostanza: l’evento deve, per natura o origine, essere estraneo al normale esercizio dell’attività della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo. Le condizioni sono cumulative (devono essere soddisfatte entrambe) e la valutazione si fa caso per caso. Poiché l’articolo 5, paragrafo 3, è un’eccezione al principio della compensazione, la nozione va inoltre interpretata restrittivamente.
Quanto alla seconda condizione, il controllo, la Corte distingue tra eventi di origine interna ed esterna. Sono esterni quelli che derivano dalla natura o dall’azione di un terzo, per esempio un altro vettore o un soggetto pubblico o privato che interferisce con l’attività di volo o aeroportuale. Il confine tra equipaggio malato e carenza di personale in aeroporto viene comunque tracciato anzitutto già alla prima condizione: l’equipaggio proprio rientra nel normale esercizio dell’attività della compagnia, mentre carenze generali del gestore aeroportuale possono esserne fuori.
La sentenza TAP: il secondo pilota trovato morto prima della partenza
La questione dell’equipaggio malato o deceduto è stata decisa dalla Terza Sezione della Corte di giustizia UE l’11 maggio 2023, nelle cause riunite C-156/22 – C-158/22, TAP Portugal contro flightright e Myflyright. I fatti: il 17 luglio 2019 TAP doveva operare Stoccarda–Lisbona con partenza prevista alle 06.05. Alle 04.15 dello stesso mattino il secondo pilota è stato trovato morto nel letto d’albergo. L’intero equipaggio era sotto shock e si è dichiarato incapace di effettuare il volo, e poiché non era disponibile personale sostitutivo fuori dalla base di TAP, il volo è stato cancellato. TAP ha rifiutato di pagare invocando l’articolo 5, paragrafo 3.
La risposta della Corte è stata breve: l’assenza improvvisa dovuta a malattia o decesso intervenuti poco prima della partenza prevista, di un membro dell’equipaggio necessario per effettuare il volo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali.
Il motivo è che le misure relative al personale della compagnia rientrano nel normale esercizio dell’attività, e ne fanno parte la pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale. Una compagnia può trovarsi, nella sua attività, di fronte a dipendenti che si ammalano o muoiono all’improvviso, anche poco prima della partenza, e deve tenerne conto nella pianificazione. La Corte è stata esplicita su due punti. È l’assenza stessa, non l’esatta causa medica, l’evento: un collega deceduto non si distingue giuridicamente da uno colpito da malattia acuta. E il fatto che il membro dell’equipaggio avesse superato senza rilievi le visite mediche prescritte non cambia nulla, perché chiunque può essere colpito da malattia improvvisa o da morte. La prima condizione non era quindi soddisfatta e la Corte non ha dovuto esaminare la seconda.
Panoramica rapida: malattia, decesso e carenza di personale
- L’equipaggio proprio si ammala all’improvviso o muore poco prima della partenza: secondo la Corte di giustizia UE non è una circostanza eccezionale (cause riunite C-156/22 – C-158/22). Puoi avere diritto alla compensazione.
- Il motivo: la pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale rientra nel normale esercizio dell’attività della compagnia.
- Carenza di personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli: può costituire una circostanza eccezionale (C-405/23).
- Anche allora la compagnia deve dimostrare che la circostanza non si poteva evitare nonostante tutte le misure del caso e di aver adottato misure adeguate alla situazione per evitarne le conseguenze.
- L’onere della prova spetta alla compagnia in entrambi i casi.
Il confine: quando il personale manca invece in aeroporto
Il 16 maggio 2024 la Nona Sezione della Corte ha esaminato l’altro lato del confine, nella causa C-405/23, Touristic Aviation Services contro Flightright. Un volo da Colonia–Bonn a Kos del 4 luglio 2021 è arrivato con 3 ore e 49 minuti di ritardo. Il ritardo aveva più cause: il volo precedente era già in ritardo di 1 ora e 17 minuti per mancanza di personale al check-in, il carico lento dei bagagli ha aggiunto 2 ore e 13 minuti di ritardo perché il gestore aeroportuale responsabile del servizio aveva carenza di personale, e condizioni meteorologiche cambiate a porte dell’aereo chiuse hanno aggiunto altri 19 minuti. La questione pregiudiziale riguardava soltanto la parte centrale.
La risposta della Corte: la carenza di personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli sugli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale. La formulazione è importante: può, non costituisce. La valutazione nel singolo caso è stata lasciata al giudice nazionale. Questo deve stabilire se le carenze accertate nel carico fossero generali (in tal caso non rientrano nel normale esercizio dell’attività della compagnia) e se sfuggissero all’effettivo controllo della compagnia. Se la compagnia aveva il potere di esercitare un effettivo controllo sul gestore aeroportuale, le carenze non erano fuori dal suo controllo. Se entrambe le condizioni risultano rispettate, il giudice nazionale deve anche valutare se la compagnia abbia dimostrato che la circostanza non si poteva evitare nonostante tutte le misure del caso. La Corte ha inoltre rilevato che il ritardo avrebbe potuto essere evitato se la compagnia avesse potuto ricorrere a un altro fornitore con capacità sufficiente nel momento in cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che il gestore aeroportuale non disponeva di tale capacità.
«Carenza di personale» in un rifiuto non dice di chi
La parola carenza di personale in una lettera di rifiuto non decide nulla di per sé. Spetta alla compagnia saper dimostrare quale gruppo di personale mancasse, presso chi, e come ciò abbia inciso proprio sul tuo volo.
E anche quando la circostanza è valutata come eccezionale non basta. L’articolo 5, paragrafo 3, richiede anche che non si sarebbe potuta evitare anche adottando tutte le misure del caso, e la Corte ha precisato che la compagnia deve aver adottato misure adeguate alla situazione per evitarne le conseguenze, senza sacrifici insostenibili rispetto alla propria capacità. Chiedi quindi sempre una motivazione scritta prima di accettare un no.
Di quanto si può trattare
Se il richiamo della compagnia all’articolo 5, paragrafo 3, non regge, la compensazione si calcola in base alla lunghezza della tratta ai sensi dell’articolo 7, non in base al prezzo del biglietto. Se ti viene offerto un volo alternativo che raggiunge la destinazione finale al massimo due, tre o quattro ore dopo l’orario di arrivo originario, a seconda della tratta, l’importo può essere ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Cosa è bene sapere quando il volo è fermato per motivi di personale
Di chi era il personale
È utile sapere se la carenza riguardava l’equipaggio della compagnia, il gestore aeroportuale o una società di assistenza a terra, e in tal caso chi l’aveva incaricata. È la base della valutazione.
La comunicazione originale
E-mail, SMS e notifiche push in cui è indicata la causa, e le foto dei tabelloni informativi, mostrano quale causa la compagnia ha indicato all’epoca dei fatti.
Il viaggio viene prima
In caso di volo cancellato il regolamento dà la scelta tra volo alternativo e rimborso, e durante l’attesa pasti, bevande e, se necessario, hotel. La scelta non incide sulla questione della compensazione.
La richiesta scritta
L’onere della prova ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, spetta alla compagnia. Se arriva un no senza motivazione sostenibile, la richiesta può essere esaminata ulteriormente.
Domande frequenti su equipaggio malato e carenza di personale
Normalmente no. La Corte di giustizia UE ha stabilito che l’assenza improvvisa per malattia o decesso poco prima della partenza prevista, di un membro dell’equipaggio necessario per il volo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali. La pianificazione dell’equipaggio rientra nel normale esercizio dell’attività della compagnia. Puoi quindi avere diritto alla compensazione, se le altre condizioni del regolamento risultano rispettate.
L’articolo 5, paragrafo 3, si valuta allo stesso modo. I passeggeri di un volo che raggiungono la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo possono essere equiparati, quanto alla compensazione dell’articolo 7, paragrafo 1, ai passeggeri di un volo cancellato. La causa TAP riguardava un volo cancellato e quella sulla carenza di personale in aeroporto un ritardo prolungato. La stessa regola di eccezione è stata esaminata in entrambe.
Era proprio la situazione della causa TAP: l’intero equipaggio si è dichiarato incapace di effettuare il volo dopo il ritrovamento del secondo pilota morto, e non era disponibile personale sostitutivo fuori dalla base della compagnia. La Corte non ha preso posizione in modo specifico sulla reazione dell’equipaggio. Ha risposto alla questione dell’assenza del secondo pilota alla luce di quelle circostanze e ha ritenuto che l’assenza non fosse una circostanza eccezionale. La sentenza non offre quindi alcun sostegno all’idea che la reazione, di per sé, renda eccezionale l’evento.
Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004 ma si applica solo a decorrere dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora vale quanto descritto in questo articolo. Le nuove regole prevedono un elenco, non esaustivo, di circostanze da considerare eccezionali. Vi rientrano, tra l’altro, gravi rischi per la salute o emergenze mediche di un membro dell’equipaggio dopo la partenza, che impongono l’interruzione o la deviazione del volo. Vi rientrano anche carenze operative dei fornitori di servizi aeroportuali essenziali (per esempio l’ente di gestione dell’aeroporto e i fornitori di assistenza a terra che i vettori non scelgono in pratica), a condizione che il vettore non abbia potuto esercitare controllo su di essi. L’equipaggio è menzionato nell’elenco solo per le emergenze dopo la partenza. Anche allora la compagnia deve dimostrare che il disservizio non si sarebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure del caso.
Rispondi ad alcune domande sul tuo volo e ricevi una valutazione preliminare gratuita. Se il richiamo della compagnia a malattia o carenza di personale regge, lo esaminiamo dopo l’invio della richiesta.
Fonti
- Sentenza nelle cause riunite C-156/22 – C-158/22, TAP Portugal contro flightright GmbH (C-156/22) e Myflyright GmbH (C-157/22 e C-158/22) (Terza Sezione, 11 maggio 2023) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-405/23, Touristic Aviation Services Ltd contro Flightright GmbH (Nona Sezione, 16 maggio 2024) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-28/20, Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (Grande Sezione, 23 marzo 2021) · EUR-Lex / Corte di giustizia UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
