«È successo su un volo precedente»: quando la compagnia può dare la colpa al disagio del mattino?
In sintesi
Una compagnia aerea può richiamare una circostanza eccezionale avvenuta durante un volo precedente con lo stesso aeromobile, ma solo se esiste un nesso causale diretto tra quell’evento e il ritardo o la cancellazione del tuo volo. La Corte di giustizia lo ha stabilito nella causa C-74/19. Il semplice richiamo non è una prova: la compagnia deve dimostrare il nesso e di aver adottato tutte le misure del caso, e la parte del ritardo che non dipende dall’evento si valuta a parte.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Che cosa deve dimostrare la compagnia quando indica il volo del mattino
Uno stesso aeromobile effettua più voli uno dopo l’altro nel corso della giornata. Se al mattino l’aereo resta a terra, il ritardo si trascina per tutta la rotazione, ed è per questo che i rifiuti sono spesso formulati dicendo che l’aeromobile è arrivato in ritardo da una destinazione precedente. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, la compagnia non deve pagare la compensazione di cui all’articolo 7 soltanto se può dimostrare che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. L’onere della prova spetta alla compagnia, non a te.
Quando la compagnia indica un volo precedente, oltre alle misure del caso devono essere soddisfatte due condizioni. L’evento deve essere eccezionale nel senso del regolamento, e deve essere la causa per cui proprio il tuo volo è stato colpito. Se la seconda condizione non è soddisfatta, l’obiezione della compagnia non regge, anche se l’evento in sé era eccezionale.
Il regolamento prevede che un evento possa colpire più voli. Secondo il considerando 15, si dovrebbe ritenere che sussistano circostanze eccezionali quando l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo relativa a un particolare aeromobile in una particolare giornata dà luogo a un ritardo prolungato, a un ritardo notturno o alla cancellazione di uno o più voli con tale aeromobile, benché la compagnia abbia adottato tutte le misure del caso per evitare il ritardo o la cancellazione. Ma il considerando parla specificamente di decisioni di gestione del traffico aereo e non è un lasciapassare generale per tutto ciò che è successo all’aereo prima nel corso della giornata.
C-74/19: il richiamo è consentito, ma condizionato
La questione è stata esaminata dalla quarta sezione della Corte di giustizia l’11 giugno 2020 nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA. Lo sfondo era un passeggero che si era comportato in modo così molesto che il comandante aveva deviato il volo verso un altro aeroporto per farlo scendere. Lo stesso aeromobile avrebbe poi dovuto effettuare il volo su cui era prenotata la passeggera LE, che ebbe un forte ritardo.
La risposta della Corte: la compagnia può invocare una circostanza eccezionale che ha interessato un volo precedente effettuato con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso causale diretto tra il verificarsi della circostanza e il fatto che un volo successivo sia stato ritardato o cancellato. In tale esame va considerato, tra l’altro, il modo in cui la compagnia utilizza l’aeromobile.
Nella stessa sentenza la Corte ha affermato che cosa normalmente non basta come misura ragionevole: imbarcare il passeggero sul volo proprio della compagnia con arrivo il giorno dopo quello originariamente previsto. Ciò è accettato solo se mancava ogni altro imbarco, diretto o con scalo, con la compagnia stessa o con un altro vettore, che avrebbe portato a destinazione con minor ritardo, oppure se un tale imbarco avesse comportato sacrifici insopportabili in considerazione della capacità della compagnia in quel momento.
Il richiamo al volo del mattino è un’affermazione, non una prova
Un rifiuto che dice soltanto che l’aereo è arrivato in ritardo non è una prova ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3. Se vuole evitare di pagare, la compagnia deve poter dimostrare di quale evento si trattasse, perché fosse eccezionale e come sia arrivato fino alla tua partenza.
Si può quindi chiedere per iscritto: a quale volo precedente ci si riferisce, che fosse lo stesso aeromobile che doveva effettuare il tuo volo, quante ore del tuo ritardo la compagnia attribuisce all’evento e quali alternative di imbarco esistevano. Se mancano gli elementi, l’onere della prova non passa a te: resta alla compagnia dimostrare l’eccezione.
Il ritardo si divide per causa
I disagi hanno spesso più di una causa. La Corte di giustizia ha esaminato la questione nella causa C-315/15, Pešková e Peška contro Travel Service a.s., il 4 maggio 2017. Se il ritardo è dovuto sia a una circostanza eccezionale sia a qualcosa che non è eccezionale, il ritardo attribuibile alla circostanza eccezionale va detratto dal ritardo complessivo all’arrivo del volo, purché la circostanza non avesse potuto essere evitata e la compagnia avesse adottato misure ragionevoli per evitarne le conseguenze. Ciò che resta si valuta a parte.
La soglia per la compensazione in caso di ritardo è di tre ore alla destinazione finale. Non deriva dalla lettera del regolamento ma dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a., del 19 novembre 2009. Se ciò che resta raggiunge almeno tre ore, puoi avere diritto alla compensazione, anche se una parte del ritardo era eccezionale.
Esempio: una parte del ritardo è eccezionale, una parte no
Il tuo volo atterra con cinque ore e mezza di ritardo. La compagnia scrive che lo stesso aeromobile era stato fermato prima, durante la giornata, da una decisione di gestione del traffico aereo e che questa è la causa. Se gli elementi mostrano che l’evento spiega due ore, mentre le restanti tre ore e mezza dipendono dalla pianificazione della compagnia stessa, si valutano le tre ore e mezza. Poiché il resto supera le tre ore, puoi avere diritto alla compensazione.
Se invece il ritardo complessivo fosse stato di tre ore e mezza, di cui due ore attribuibili alla decisione di gestione del traffico aereo, e la compagnia avesse dimostrato anche di aver adottato misure ragionevoli per evitarne le conseguenze, il resto sarebbe stato sotto le tre ore e le condizioni per la compensazione non sarebbero state soddisfatte.
Anche il volo alternativo ha avuto un forte ritardo?
I richiami a disagi precedenti arrivano spesso insieme a un imbarco su un volo alternativo, e allora c’è una regola che molti non conoscono. Nella causa C-832/18, A e a. contro Finnair Oyj, decisa dall’ottava sezione il 12 marzo 2020, la Corte di giustizia ha stabilito che il passeggero che ha ottenuto la compensazione per un volo cancellato e ha accettato l’imbarco offerto può chiedere la compensazione anche per il ritardo del volo alternativo, quando il ritardo raggiunge il numero di ore che dà diritto alla compensazione e il volo alternativo è operato dalla stessa compagnia del volo cancellato.
L’aver accettato un imbarco non chiude quindi la porta. I due disagi si valutano separatamente, e la compagnia può dover dimostrare due volte le circostanze eccezionali. Nella stessa sentenza la Corte ha anche stabilito che il guasto di un componente cosiddetto «on condition», cioè sostituito solo quando si rompe, normalmente non si può invocare come circostanza eccezionale, anche se la compagnia ha un pezzo di ricambio in magazzino.
Di quanto può trattarsi
Se il richiamo della compagnia al volo precedente non regge, la compensazione si calcola in base alla lunghezza della tratta e non al prezzo del biglietto. Sono importi fissi stabiliti dal regolamento. Per i voli più lunghi l’importo può in alcuni casi essere dimezzato se il ritardo all’arrivo è inferiore a quattro ore.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Da sapere quando la compagnia indica un volo precedente
- La compagnia deve dimostrare sia che l’evento era eccezionale sia che le conseguenze non si potevano evitare con tutte le misure del caso (art. 5, par. 3). In più la Corte richiede un nesso causale diretto con il tuo volo (C-74/19).
- Una frase come «l’aeromobile è arrivato in ritardo» non dice nulla né sull’una né sull’altra cosa. Si può chiedere per iscritto di quale volo precedente si tratta, se era lo stesso aeromobile e quante ore la compagnia attribuisce all’evento.
- Se la compagnia non risponde, o rifiuta senza motivare, in Italia esistono vie diverse: vedi l’articolo su reclamo, ENAC e ConciliaWeb.
- Non esiste una garanzia sull’esito, e il termine per agire non è chiarito in modo uniforme: per questo conviene non aspettare.
Domande frequenti sul disagio di un volo precedente
No. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, la compagnia deve dimostrare sia che l’evento era eccezionale sia che non poteva essere evitato nonostante tutte le misure del caso. La Corte di giustizia richiede inoltre un nesso causale diretto tra l’evento sul volo precedente e il disagio del tuo. Una frase sul fatto che l’aereo è arrivato in ritardo non dice nulla né sull’una né sull’altra cosa. Si può chiedere alla compagnia di fornire gli elementi prima di accettare un rifiuto.
Non di per sé. Il dispositivo di C-74/19 riguarda un volo precedente che la stessa compagnia ha effettuato con lo stesso aeromobile: non richiede lo stesso numero di volo o la stessa rotta, e nel caso il volo precedente andava nella direzione opposta. Decisivo è se esiste un nesso causale diretto, e in tale valutazione va considerato, tra l’altro, il modo in cui la compagnia utilizza l’aeromobile. Se il richiamo della compagnia riguarda un aeromobile diverso da quello che doveva effettuare il tuo volo, C-74/19 non lo sostiene. La compagnia deve comunque dimostrare che proprio il tuo volo è stato colpito da una circostanza eccezionale che non si poteva evitare nonostante tutte le misure del caso.
Sì. L’articolo 5, paragrafo 3, riguarda i voli cancellati e, secondo la Corte di giustizia (Sturgeon), anche i ritardi prolungati. La risposta della Corte in C-74/19 riguarda espressamente sia i voli con forte ritardo sia quelli cancellati. Si noti anche che l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 3, riguarda l’obbligo di pagare la compensazione ai sensi dell’articolo 7: la scelta tra rimborso e imbarco su un volo alternativo regolata dall’articolo 8 in caso di cancellazione non è toccata dal fatto che la compagnia invochi circostanze eccezionali.
Non oggi. Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004 ma si applica solo dal 23 ottobre 2027 (articolo 3). Fino ad allora vale quanto descritto in questo articolo. Con le nuove regole l’esigenza di un nesso causale diretto tra la circostanza eccezionale e il disagio viene scritta nel regolamento stesso, e l’onere della prova del nesso e dell’adozione di tutte le misure ragionevoli è posto espressamente a carico della compagnia (nuovo articolo 6c, paragrafo 2, secondo la numerazione della versione che abbiamo controllato). Se la compagnia invoca una circostanza eccezionale, dovrà anche fornire una spiegazione chiara e motivata di come la circostanza soddisfi tali condizioni (nuovo articolo 7, paragrafo 9). Anche il diritto alla compensazione quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale supera tre ore viene scritto nel regolamento (nuovo articolo 6, paragrafo 4).
Rispondi a poche domande sul tuo volo: facciamo una valutazione preliminare gratuita sulla possibilità che il tuo caso rientri nel diritto alla compensazione.
Fonti
- Sentenza nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA (quarta sezione, 11 giugno 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-315/15, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service a.s. (terza sezione, 4 maggio 2017) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-832/18, A e a. contro Finnair Oyj (ottava sezione, 12 marzo 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 5, paragrafo 3, articolo 7, articolo 8 e considerando 14 e 15 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. contro Condor Flugdienst GmbH e Böck e Lepuschitz contro Air France SA (quarta sezione, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
