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Sciopero: quando un volo cancellato o in ritardo dà diritto alla compensazione?

In sintesi

Di solito conta chi sciopera. Quando a fermarsi è il personale del vettore, per esempio piloti o assistenti di volo, di regola non è una circostanza eccezionale e potresti avere diritto a una compensazione ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Quando lo sciopero è esterno al vettore, per esempio tra i controllori di volo o il personale aeroportuale, il vettore spesso non deve pagare. In caso di volo cancellato, a prescindere dalla causa, puoi scegliere tra imbarco su un volo alternativo e rimborso del biglietto, e l’assistenza sul posto spetta a prescindere da chi sciopera.

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Sala check-in vuota di un aeroporto con banchi chiusi e nastri di sbarramento
Immagine illustrativa. L’immagine non mostra un volo, un aeroporto o una persona reali. · Generata con l’IA in Adobe Firefly

Perché conta chi sciopera

In caso di volo cancellato, e di ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale, il regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria. Ma ci sono eccezioni. Una riguarda il momento in cui hai ricevuto la comunicazione del volo cancellato: se l’hai ricevuta almeno due settimane prima della partenza non spetta alcuna compensazione, a prescindere da chi ha scioperato. Se l’hai ricevuta più tardi, non spetta se il vettore ti ha offerto un volo alternativo vicino agli orari originali: con comunicazione tra due settimane e sette giorni prima della partenza, con partenza non più di due ore prima e arrivo non oltre quattro ore dopo; con preavviso più breve, con partenza non più di un’ora prima e arrivo non oltre due ore dopo (articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Un’altra riguarda la causa: ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, il vettore è esonerato se può dimostrare che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.

La Corte di giustizia pone due condizioni, entrambe da soddisfare: l’evento deve esulare dall’attività normale del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo. La valutazione si fa caso per caso.

Secondo la Corte, uno sciopero del personale proprio del vettore è un evento interno. I conflitti su retribuzione e condizioni di lavoro fanno parte della vita ordinaria di un’impresa e sono qualcosa che il vettore può gestire e influenzare. Su uno sciopero del controllo del traffico aereo o dell’aeroporto, invece, il vettore non ha potere. La Corte ha affermato che proprio gli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto possono costituire circostanze eccezionali. Esiste però un’eccezione: se lo sciopero del personale nasce da rivendicazioni che possono essere soddisfatte soltanto dalle autorità pubbliche, secondo la Corte anche uno sciopero interno può costituire una circostanza eccezionale. La linea di confine tra interno ed esterno decide quindi spesso, ma non sempre da sola, il diritto alla compensazione.

La sentenza SAS: lo sciopero dei piloti che ha fatto scuola

La questione è stata decisa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia il 23 marzo 2021 nella causa C-28/20, Airhelp contro SAS. Il contesto era lo sciopero dei piloti SAS nella primavera 2019. I sindacati dei piloti in Danimarca, Svezia e Norvegia hanno proclamato lo sciopero dei loro iscritti dopo aver ritenuto che le trattative sul contratto collettivo fossero in stallo, e lo sciopero è durato dal 26 aprile al 2 maggio 2019. Una passeggera il cui volo Malmö-Stoccolma è stato cancellato il 29 aprile ha ceduto il suo credito ad Airhelp, che ha agito davanti al tribunale distrettuale di Attunda. Il tribunale ha chiesto alla Corte una pronuncia pregiudiziale.

La risposta della Corte: uno sciopero indetto su invito di un sindacato del personale del vettore, che rispetta le norme nazionali tra cui il preavviso, che mira a far accogliere le rivendicazioni del personale e che è attuato dal personale necessario per effettuare il volo, non è una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.

Secondo l’interpretazione della Corte, SAS non poteva dunque usare lo sciopero come scudo contro le richieste di compensazione. La sentenza vale in tutta l’UE e orienta la valutazione di scioperi simili oggi: uno sciopero legittimamente proclamato all’interno dell’impresa di regola gioca a favore del passeggero, non contro.

Panoramica rapida: sciopero e diritto alla compensazione

  • Sciopera il personale del vettore (piloti, assistenti di volo): di regola nessuna circostanza eccezionale, e potresti avere diritto alla compensazione (Corte di giustizia, C-28/20).
  • Sciopero selvaggio del personale proprio: è stato ritenuto rientrante anch’esso nell’attività normale del vettore (Corte di giustizia, C-195/17).
  • Sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale: evento esterno, può costituire una circostanza eccezionale. Il vettore non deve allora pagare la compensazione, se dimostra anche di aver adottato tutte le misure ragionevoli.
  • L’onere della prova spetta al vettore, non a te.
  • In caso di volo cancellato: volo alternativo o rimborso del biglietto. In caso di volo cancellato, e di ritardo da due, tre o quattro ore a seconda della distanza: pasti e bevande, e albergo se devi pernottare. Vale a prescindere da chi sciopera.

Esempio: i piloti del vettore incrociano le braccia

Il tuo volo da Roma ad Amsterdam è cancellato con due giorni di preavviso. La causa è che i piloti del vettore hanno proclamato uno sciopero legittimamente indetto per migliori condizioni. Lo sciopero riguarda il personale del vettore e un conflitto interno su retribuzione e condizioni di lavoro. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non è una circostanza eccezionale. Potresti avere diritto alla compensazione, oltre al volo alternativo o al rimborso del biglietto, se il vettore non ti ha offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e arrivo non oltre due ore dopo gli orari originali.

Esempio: lo sciopero dei controllori di volo chiude lo spazio aereo

Devi volare da Roma a Madrid, ma l’aereo atterra con cinque ore di ritardo perché i controllori di volo francesi scioperano e il traffico nello spazio aereo è stato limitato. I controllori non sono dipendenti del vettore. Lo sciopero è un evento esterno su cui il vettore non ha potere, normalmente una circostanza eccezionale. Se il vettore dimostra anche che il ritardo non si poteva evitare nonostante tutte le misure ragionevoli, non spetta alcuna compensazione. Il vettore deve comunque darti pasti, bevande e informazioni durante l’attesa e, in caso di volo cancellato, il volo alternativo o il rimborso del biglietto.

Quanto può spettare

Se lo sciopero non è una circostanza eccezionale, la compensazione si calcola in base alla distanza del volo, non a quanto è costato il biglietto. Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento; l’importo applicabile al singolo caso dipende dalle circostanze del volo. Se ti è stato offerto un volo alternativo arrivato con non oltre due, tre o quattro ore di ritardo rispetto all’orario d’arrivo originale, a seconda della distanza, il vettore può ridurre l’importo della metà (articolo 7, paragrafo 2).

Distanza del voloImporto della compensazione
Voli fino a 1500 km250 €
1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km)400 €
Voli oltre 3500 km600 €

Gli importi si intendono per passeggero.

Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).

Cose da sapere quando uno sciopero colpisce il tuo volo

  1. La causa

    Conviene conservare e-mail, SMS e notifiche in cui il vettore indica lo sciopero come causa, e fare schermate dei tabelloni informativi e delle informazioni operative del vettore.

  2. Volo alternativo o rimborso del biglietto

    In caso di volo cancellato si sceglie tra imbarco su un volo alternativo e rimborso del biglietto. La scelta non incide sul diritto alla compensazione pecuniaria.

  3. Ricevute

    Se il vettore non organizza pasti, bevande o albergo, le spese necessarie, adeguate e ragionevoli possono essere rimborsate in un secondo momento.

  4. La richiesta di compensazione

    Si può chiedere espressamente quale personale ha scioperato e quali elementi su cui il vettore si basa. In Italia, se la risposta non arriva entro sei settimane o è insoddisfacente, il passeggero può presentare reclamo all’ENAC, la cui attività riguarda però le sanzioni e non le richieste dei singoli; resta sempre possibile rivolgersi a un giudice.

Domande frequenti su sciopero e compensazione

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Fonti

  1. Sentenza nella causa C-28/20, Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (Grande Sezione, 23 marzo 2021) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
  2. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli da 5 a 9 e considerando 14 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
  3. Sentenza nelle cause riunite C-195/17 e a., Krüsemann e a. contro TUIfly (17 aprile 2018) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
  4. Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. (19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
  5. Sentenza nella causa C-12/11, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd (terza sezione, 31 gennaio 2013) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
  6. Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione, ritardo · ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile · Autorità · consultato il 2026-10-22
  7. Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06

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