Sciopero: quando un volo cancellato o in ritardo dà diritto alla compensazione?
In sintesi
Di solito conta chi sciopera. Quando a fermarsi è il personale del vettore, per esempio piloti o assistenti di volo, di regola non è una circostanza eccezionale e potresti avere diritto a una compensazione ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Quando lo sciopero è esterno al vettore, per esempio tra i controllori di volo o il personale aeroportuale, il vettore spesso non deve pagare. In caso di volo cancellato, a prescindere dalla causa, puoi scegliere tra imbarco su un volo alternativo e rimborso del biglietto, e l’assistenza sul posto spetta a prescindere da chi sciopera.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Perché conta chi sciopera
In caso di volo cancellato, e di ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale, il regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria. Ma ci sono eccezioni. Una riguarda il momento in cui hai ricevuto la comunicazione del volo cancellato: se l’hai ricevuta almeno due settimane prima della partenza non spetta alcuna compensazione, a prescindere da chi ha scioperato. Se l’hai ricevuta più tardi, non spetta se il vettore ti ha offerto un volo alternativo vicino agli orari originali: con comunicazione tra due settimane e sette giorni prima della partenza, con partenza non più di due ore prima e arrivo non oltre quattro ore dopo; con preavviso più breve, con partenza non più di un’ora prima e arrivo non oltre due ore dopo (articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Un’altra riguarda la causa: ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, il vettore è esonerato se può dimostrare che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.
La Corte di giustizia pone due condizioni, entrambe da soddisfare: l’evento deve esulare dall’attività normale del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo. La valutazione si fa caso per caso.
Secondo la Corte, uno sciopero del personale proprio del vettore è un evento interno. I conflitti su retribuzione e condizioni di lavoro fanno parte della vita ordinaria di un’impresa e sono qualcosa che il vettore può gestire e influenzare. Su uno sciopero del controllo del traffico aereo o dell’aeroporto, invece, il vettore non ha potere. La Corte ha affermato che proprio gli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto possono costituire circostanze eccezionali. Esiste però un’eccezione: se lo sciopero del personale nasce da rivendicazioni che possono essere soddisfatte soltanto dalle autorità pubbliche, secondo la Corte anche uno sciopero interno può costituire una circostanza eccezionale. La linea di confine tra interno ed esterno decide quindi spesso, ma non sempre da sola, il diritto alla compensazione.
La sentenza SAS: lo sciopero dei piloti che ha fatto scuola
La questione è stata decisa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia il 23 marzo 2021 nella causa C-28/20, Airhelp contro SAS. Il contesto era lo sciopero dei piloti SAS nella primavera 2019. I sindacati dei piloti in Danimarca, Svezia e Norvegia hanno proclamato lo sciopero dei loro iscritti dopo aver ritenuto che le trattative sul contratto collettivo fossero in stallo, e lo sciopero è durato dal 26 aprile al 2 maggio 2019. Una passeggera il cui volo Malmö-Stoccolma è stato cancellato il 29 aprile ha ceduto il suo credito ad Airhelp, che ha agito davanti al tribunale distrettuale di Attunda. Il tribunale ha chiesto alla Corte una pronuncia pregiudiziale.
La risposta della Corte: uno sciopero indetto su invito di un sindacato del personale del vettore, che rispetta le norme nazionali tra cui il preavviso, che mira a far accogliere le rivendicazioni del personale e che è attuato dal personale necessario per effettuare il volo, non è una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.
Secondo l’interpretazione della Corte, SAS non poteva dunque usare lo sciopero come scudo contro le richieste di compensazione. La sentenza vale in tutta l’UE e orienta la valutazione di scioperi simili oggi: uno sciopero legittimamente proclamato all’interno dell’impresa di regola gioca a favore del passeggero, non contro.
Panoramica rapida: sciopero e diritto alla compensazione
- Sciopera il personale del vettore (piloti, assistenti di volo): di regola nessuna circostanza eccezionale, e potresti avere diritto alla compensazione (Corte di giustizia, C-28/20).
- Sciopero selvaggio del personale proprio: è stato ritenuto rientrante anch’esso nell’attività normale del vettore (Corte di giustizia, C-195/17).
- Sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale: evento esterno, può costituire una circostanza eccezionale. Il vettore non deve allora pagare la compensazione, se dimostra anche di aver adottato tutte le misure ragionevoli.
- L’onere della prova spetta al vettore, non a te.
- In caso di volo cancellato: volo alternativo o rimborso del biglietto. In caso di volo cancellato, e di ritardo da due, tre o quattro ore a seconda della distanza: pasti e bevande, e albergo se devi pernottare. Vale a prescindere da chi sciopera.
Esempio: i piloti del vettore incrociano le braccia
Il tuo volo da Roma ad Amsterdam è cancellato con due giorni di preavviso. La causa è che i piloti del vettore hanno proclamato uno sciopero legittimamente indetto per migliori condizioni. Lo sciopero riguarda il personale del vettore e un conflitto interno su retribuzione e condizioni di lavoro. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non è una circostanza eccezionale. Potresti avere diritto alla compensazione, oltre al volo alternativo o al rimborso del biglietto, se il vettore non ti ha offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e arrivo non oltre due ore dopo gli orari originali.
Esempio: lo sciopero dei controllori di volo chiude lo spazio aereo
Devi volare da Roma a Madrid, ma l’aereo atterra con cinque ore di ritardo perché i controllori di volo francesi scioperano e il traffico nello spazio aereo è stato limitato. I controllori non sono dipendenti del vettore. Lo sciopero è un evento esterno su cui il vettore non ha potere, normalmente una circostanza eccezionale. Se il vettore dimostra anche che il ritardo non si poteva evitare nonostante tutte le misure ragionevoli, non spetta alcuna compensazione. Il vettore deve comunque darti pasti, bevande e informazioni durante l’attesa e, in caso di volo cancellato, il volo alternativo o il rimborso del biglietto.
L’onere della prova spetta sempre al vettore
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, che la Corte di giustizia nella sentenza Sturgeon applica anche ai ritardi di almeno tre ore, il vettore è esonerato dal pagamento soltanto se può dimostrare che il volo cancellato o in ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si potevano evitare nonostante tutte le misure ragionevoli. La parola «sciopero» in una e-mail non basta come prova.
Il vettore deve poter dimostrare quale personale ha scioperato, come lo sciopero ha inciso proprio sul tuo volo e che cosa ha fatto per limitarne le conseguenze. Se non può dimostrarlo, non può negare la compensazione richiamando l’esonero. Conviene quindi chiedere sempre una motivazione scritta prima di accettare un rifiuto.
Quanto può spettare
Se lo sciopero non è una circostanza eccezionale, la compensazione si calcola in base alla distanza del volo, non a quanto è costato il biglietto. Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento; l’importo applicabile al singolo caso dipende dalle circostanze del volo. Se ti è stato offerto un volo alternativo arrivato con non oltre due, tre o quattro ore di ritardo rispetto all’orario d’arrivo originale, a seconda della distanza, il vettore può ridurre l’importo della metà (articolo 7, paragrafo 2).
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Cose da sapere quando uno sciopero colpisce il tuo volo
La causa
Conviene conservare e-mail, SMS e notifiche in cui il vettore indica lo sciopero come causa, e fare schermate dei tabelloni informativi e delle informazioni operative del vettore.
Volo alternativo o rimborso del biglietto
In caso di volo cancellato si sceglie tra imbarco su un volo alternativo e rimborso del biglietto. La scelta non incide sul diritto alla compensazione pecuniaria.
Ricevute
Se il vettore non organizza pasti, bevande o albergo, le spese necessarie, adeguate e ragionevoli possono essere rimborsate in un secondo momento.
La richiesta di compensazione
Si può chiedere espressamente quale personale ha scioperato e quali elementi su cui il vettore si basa. In Italia, se la risposta non arriva entro sei settimane o è insoddisfacente, il passeggero può presentare reclamo all’ENAC, la cui attività riguarda però le sanzioni e non le richieste dei singoli; resta sempre possibile rivolgersi a un giudice.
Domande frequenti su sciopero e compensazione
Sì, in pratica. La Corte di giustizia ha stabilito che un ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale dà lo stesso diritto alla compensazione di un volo cancellato. Se lo sciopero sia o no una circostanza eccezionale si valuta nello stesso modo nei due casi.
Anche uno sciopero selvaggio può dare diritto alla compensazione. La Corte di giustizia ha esaminato un caso in cui gran parte del personale si è messa spontaneamente in malattia dopo un annuncio a sorpresa di riorganizzazione (C-195/17). Non era una circostanza eccezionale: l’assenza aveva origine nell’agire dello stesso vettore.
Conviene tenere il punto. È il vettore a dover dimostrare che lo sciopero era una circostanza eccezionale nel tuo caso. Si può chiedere una motivazione scritta con l’indicazione del gruppo di personale che ha scioperato. Se la risposta manca o non regge, si può per esempio presentare reclamo all’ENAC, la cui attività riguarda però le sanzioni, oppure rivolgersi a un giudice.
Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004, ma si applica solo a decorrere dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora vale quanto descritto in questo articolo. Le nuove norme avranno un elenco di circostanze da considerare eccezionali. Vi rientrano gli scioperi presso, tra gli altri, il gestore aeroportuale e il servizio di traffico aereo, se lo sciopero esula dal controllo del vettore, e gli scioperi nel vettore stesso soltanto quando nascono da rivendicazioni che possono essere soddisfatte solo dalle autorità pubbliche. Si avvicina al confine tracciato dalla Corte di giustizia nella sentenza SAS. Altre parti del regolamento cambiano invece, per esempio le regole su quanto in anticipo si deve essere informati di un volo cancellato.
Rispondi ad alcune domande sul tuo volo e faremo una valutazione preliminare gratuita sulla possibilità che lo sciopero ti dia diritto a una compensazione.
Fonti
- Sentenza nella causa C-28/20, Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (Grande Sezione, 23 marzo 2021) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli da 5 a 9 e considerando 14 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nelle cause riunite C-195/17 e a., Krüsemann e a. contro TUIfly (17 aprile 2018) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. (19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-07-03
- Sentenza nella causa C-12/11, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd (terza sezione, 31 gennaio 2013) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione, ritardo · ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile · Autorità · consultato il 2026-10-22
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
