Volo alternativo il prima possibile: la compagnia deve imbarcarti su un altro vettore?
In sintesi
Se il volo è cancellato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EU261 ti devono essere offerte tre scelte: rimborso, imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile, oppure imbarco in una data successiva di tuo gradimento. La norma è scritta in modo che la scelta spetti al passeggero: la compagnia può proporre un’alternativa, ma la lettera della norma non le dà il diritto di scegliere al tuo posto. Se scegli l’imbarco il prima possibile, la Corte di giustizia ha affermato che una compagnia che vuole sottrarsi alla compensazione invocando una circostanza eccezionale non può accontentarsi senza altro del proprio volo successivo se arriva solo il giorno dopo l’arrivo previsto: deve impiegare tutti i mezzi disponibili e, tra l’altro, cercare altri voli diretti o con scalo, eventualmente operati da altri vettori.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
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Tre alternative, e la lettera della norma lascia la scelta a te
L’articolo 8, paragrafo 1, inizia stabilendo che al passeggero è offerta la scelta tra tre alternative. La prima è il rimborso entro sette giorni, secondo l’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto per le parti del viaggio non effettuate, e per quelle effettuate se il volo non ha più alcuna utilità rispetto al tuo piano di viaggio iniziale, oltre a, se del caso, un volo di ritorno verso il primo punto di partenza il prima possibile. La seconda è l’imbarco verso la destinazione finale il prima possibile, in condizioni di trasporto comparabili. La terza è l’imbarco verso la destinazione finale in una data successiva di gradimento del passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e in funzione della disponibilità di posti. Se il volo fa parte di un pacchetto turistico vale un’eccezione per il rimborso (articolo 8, paragrafo 2): se in base alle norme sui pacchetti hai diritto di ottenere dall’organizzatore il rimborso del biglietto aereo, secondo la Corte di giustizia (C-163/18) non puoi chiedere in alternativa il prezzo del biglietto alla compagnia aerea in base al regolamento, nemmeno se l’organizzatore è privo di mezzi finanziari. L’eccezione riguarda soltanto il rimborso.
Secondo la lettera della norma è dunque il passeggero a scegliere la strada. L’obbligo di offrire le scelte dell’articolo 8 nasce, tra l’altro, quando un volo è cancellato (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)) e quando a un passeggero è negato l’imbarco contro la sua volontà (articolo 4, paragrafo 3). In caso di ritardo prolungato esiste una variante più limitata: quando il ritardo è di almeno cinque ore la compagnia deve offrire l’assistenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), cioè il rimborso (articolo 6, paragrafo 1, punto iii)). Secondo gli orientamenti interpretativi della Commissione, la scelta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, come principio generale viene fatta una sola volta, a condizione che tu abbia ricevuto un’informazione corretta sulle alternative esistenti. Se hai accettato il rimborso, la compagnia in linea di principio non è tenuta a organizzare anche l’imbarco, ma un eventuale diritto alla compensazione ai sensi dell’articolo 7 può rimanere. Conviene quindi non accettare la prima offerta senza riflettere, soprattutto se devi arrivare a destinazione.
Che cosa richiede «il prima possibile» alla compagnia
La quarta sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sull’esigenza l’11 giugno 2020 nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA. Ciò che la Corte ha interpretato era l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 3: se la compagnia vuole sottrarsi alla compensazione invocando una circostanza eccezionale, deve anche aver adottato tutte le misure ragionevoli per limitare le conseguenze per il passeggero. In tale valutazione la Corte è partita dall’esigenza, prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, di un imbarco ragionevole e soddisfacente il prima possibile dei passeggeri interessati da una cancellazione o da un ritardo prolungato. La causa riguardava una coincidenza persa dopo un ritardo.
La Corte ha affermato che, per una compagnia che vuole sottrarsi alla compensazione, in linea di principio non basta imbarcare il passeggero sul proprio volo successivo se arriva solo il giorno dopo l’arrivo originariamente previsto. La compagnia deve impiegare tutti i mezzi disponibili per assicurare un imbarco ragionevole e soddisfacente il prima possibile, tra l’altro cercando altri voli diretti o con scalo, eventualmente operati da altri vettori.
Secondo il dispositivo, un imbarco sul proprio volo è accettato in linea di principio solo in due casi: se mancava ogni altra possibilità di imbarco su un volo diretto o con scalo, operato dalla compagnia stessa o da un altro vettore, che avrebbe portato il passeggero a destinazione con un ritardo minore, oppure se una tale soluzione avesse comportato sacrifici insopportabili per la compagnia in considerazione della sua capacità in quel momento. Se la compagnia si è accontentata del proprio volo successivo senza cercare oltre, secondo la sentenza non si tratta di una misura ragionevole che la esonera dall’obbligo di compensazione. Già nella causa C-354/18 la Corte aveva peraltro affermato che la compagnia, quando formula un’offerta concreta di imbarco ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), deve tenere conto, tra l’altro, dell’orario di arrivo e se l’imbarco possa avvenire su un volo proprio o debba avvenire con un altro vettore, se possibile. Se la località è servita da più aeroporti e l’imbarco avviene su un aeroporto diverso da quello della prenotazione, la compagnia deve inoltre sostenere, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, il trasporto da lì all’aeroporto della prenotazione o a un’altra destinazione vicina concordata.
La compagnia deve informare su tutte le alternative, e dimostrare che l’imbarco è avvenuto il prima possibile
Nella causa C-354/18, Rusu contro Blue Air, decisa il 29 luglio 2019 e relativa a un negato imbarco, la Corte ha stabilito che il vettore deve fornire un’informazione completa su tutte le possibilità previste dall’articolo 8, paragrafo 1. Il passeggero non ha alcun obbligo di andare a cercare attivamente quell’informazione. Gli orientamenti interpretativi della Commissione applicano lo stesso obbligo di informazione in caso di cancellazione, e ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, quando ti viene comunicata la cancellazione devi ricevere una spiegazione sugli eventuali trasporti alternativi.
La stessa sentenza pone a carico della compagnia l’onere di provare che l’imbarco è avvenuto il prima possibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): su questo punto la sentenza è formulata in termini generali. Non devi quindi dimostrare tu che esisteva un volo precedente: è la compagnia a dover poter dimostrare che l’imbarco è stato fatto il prima possibile. Se ti è stata presentata una sola partenza, si può chiedere una spiegazione scritta di quali alternative sono state valutate.
In breve: articolo 8 e imbarco su un volo alternativo
- Tre alternative ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1: rimborso, imbarco il prima possibile o imbarco in una data successiva di gradimento del passeggero. La lettera della norma lascia la scelta al passeggero.
- Il rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), avviene entro sette giorni e riguarda le parti del viaggio non effettuate e quelle effettuate se il volo non ha più utilità rispetto al tuo piano di viaggio iniziale. Con un pacchetto turistico il rimborso si chiede invece all’organizzatore, se le norme sui pacchetti ti danno quel diritto (articolo 8, paragrafo 2, C-163/18).
- L’imbarco deve avvenire in condizioni di trasporto comparabili; in una data successiva, in funzione della disponibilità di posti.
- Corte di giustizia (C-74/19): il volo della compagnia con arrivo il giorno dopo quello previsto non è senz’altro una misura ragionevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3. Vanno cercati altri voli diretti o con scalo, anche di altre compagnie.
- L’onere di provare che l’imbarco è avvenuto il prima possibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), spetta alla compagnia (C-354/18).
- Se l’imbarco comporta una partenza il giorno successivo almeno a quello previsto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la compagnia deve offrire albergo e trasporto fin lì, quando il pernottamento si rende necessario (articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)).
- Secondo gli orientamenti interpretativi della Commissione, la scelta tra le alternative come principio generale viene fatta una sola volta, se hai ricevuto un’informazione corretta sulle alternative. Un eventuale diritto alla compensazione ai sensi dell’articolo 7 può rimanere.
Esempio: partenza propria due giorni dopo mentre un’altra compagnia volava la sera stessa
Immagina che il tuo volo da Roma a Lisbona sia cancellato il giorno della partenza. La compagnia offre un posto sulla propria partenza di due giorni dopo e richiama una circostanza eccezionale. La sera stessa un’altra compagnia vola sulla stessa tratta. L’esempio è inventato per mostrare la valutazione e non è tratto da un volo reale.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’imbarco deve avvenire il prima possibile e, secondo C-74/19, la compagnia deve impiegare tutti i mezzi disponibili e, tra l’altro, cercare i voli di altri vettori. L’offerta di due giorni dopo deve quindi poter essere motivata: mancava ogni altra possibilità di imbarco che ti avrebbe portato a destinazione con un ritardo minore, oppure un altro imbarco avrebbe comportato sacrifici insopportabili in considerazione della capacità della compagnia in quel momento? Se la compagnia non lo dimostra, puoi rientrare nel diritto alla compensazione, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni del regolamento. Nell’attesa può inoltre spettare l’assistenza: se l’imbarco comporta una partenza almeno il giorno dopo quella prevista, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la compagnia deve offrire albergo e trasporto fin lì quando il pernottamento si rende necessario.
A quanto può ammontare la compensazione
Se l’obiezione della compagnia non regge, può spettare la compensazione ai sensi dell’articolo 7, calcolata in base alla lunghezza della tratta e non al prezzo del biglietto. Sono importi fissi stabiliti dal regolamento. Se ti viene offerto un imbarco ai sensi dell’articolo 8 che ti fa arrivare a destinazione finale al massimo due ore (voli di 1500 km o meno), tre ore (voli intracomunitari di più di 1500 km e altri voli di 1500-3500 km) o quattro ore (altri voli) dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, la compagnia può ridurre l’importo del 50% ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Da sapere quando l’offerta arriva troppo tardi
- Si può chiedere alla compagnia di presentare per iscritto tutte e tre le alternative (rimborso, imbarco il prima possibile e imbarco più tardi). La compagnia deve fornire un’informazione completa su tutte le possibilità dell’articolo 8, paragrafo 1 (C-354/18, relativa a un negato imbarco; gli orientamenti interpretativi della Commissione applicano lo stesso obbligo in caso di cancellazione).
- Schermate delle partenze di altre compagnie sulla stessa tratta nello stesso giorno, con ora e disponibilità, mostrano che cosa c’era tra cui scegliere: sono proprio le alternative che, secondo la sentenza, la compagnia deve aver cercato.
- Si può chiedere quali voli, compresi quelli di altri vettori, sono stati valutati prima di arrivare all’offerta. Ai sensi di C-354/18 la compagnia nella sua offerta deve considerare se l’imbarco può avvenire su un volo proprio o con un altro vettore, ed è la compagnia a dover poter dimostrare che l’imbarco è avvenuto il prima possibile.
- Se la compagnia non organizza pasti, albergo o trasporto fin lì, secondo gli orientamenti interpretativi della Commissione le spese possono essere rimborsate in seguito, purché siano state necessarie, ragionevoli e adeguate. Conviene conservare tutte le ricevute.
Domande frequenti sull’imbarco su un volo alternativo il prima possibile
L’articolo 8, paragrafo 1, è scritto in modo che al passeggero sia offerta la scelta tra le tre alternative. La compagnia può proporne una, ma la lettera della norma lascia la scelta al passeggero. Se la compagnia decide unilateralmente di rimborsare senza offrirti la scelta tra rimborso e imbarco, secondo gli orientamenti interpretativi della Commissione hai diritto a un ulteriore rimborso della differenza di prezzo rispetto a un nuovo biglietto in condizioni di trasporto comparabili. Conviene riflettere prima di rispondere: secondo gli orientamenti la scelta come principio generale viene fatta una sola volta, se hai ricevuto un’informazione corretta sulle alternative, e la compagnia non è poi in linea di principio tenuta a organizzare le altre. Un eventuale diritto alla compensazione ai sensi dell’articolo 7 può rimanere.
La Corte non ha formulato un obbligo assoluto di usare sempre un concorrente. Afferma che una compagnia che vuole sottrarsi alla compensazione invocando una circostanza eccezionale deve impiegare tutti i mezzi disponibili e cercare altri voli diretti o con scalo, eventualmente operati da altri vettori, e che il proprio volo con arrivo il giorno dopo quello previsto è accettato in linea di principio solo se mancava ogni altra possibilità di imbarco con un ritardo minore o se un’altra soluzione avesse comportato sacrifici insopportabili per la compagnia in considerazione della sua capacità in quel momento.
Secondo gli orientamenti interpretativi della Commissione, un vettore che non adempie all’obbligo di offrire l’imbarco in condizioni di trasporto comparabili il prima possibile deve rimborsare i costi di un volo alternativo verso la destinazione finale sostenuti dal passeggero. Se acquisti un biglietto tu, puoi quindi avere una pretesa per la spesa. Gli orientamenti indicano però anche che un vettore che può dimostrare di averti contattato e di aver avuto l’intenzione di darti assistenza ai sensi dell’articolo 8, ma che hai comunque organizzato un imbarco in proprio, può rifiutarsi di rimborsare i costi aggiuntivi. Può quindi essere utile informare prima la compagnia, ottenere se possibile un riscontro scritto sul fatto che nulla di precedente è disponibile, e conservare le ricevute.
Dal 23 ottobre 2027 le regole cambiano per effetto del regolamento (UE) 2026/2202. Se hai comunicato alla compagnia di voler proseguire il viaggio e la compagnia non ha offerto entro tre ore un imbarco in condizioni di trasporto comparabili, puoi organizzare da te l’imbarco e ottenere il rimborso dei costi necessari, ragionevoli e adeguati fino al 400% del prezzo del biglietto. Fino ad allora vale quanto descritto sopra.
Rispondi a poche domande sul volo cancellato e sull’imbarco che ti è stato offerto: valutiamo gratuitamente se puoi avere diritto a una compensazione.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 4, paragrafo 3, 5, paragrafi 1 e 2, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 2, 8 e 9 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-74/19, LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA (quarta sezione, 11 giugno 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-354/18, Radu-Lucian Rusu e Oana-Maria Rusu contro SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl (ottava sezione, 29 luglio 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-163/18, HQ e a. contro Aegean Airlines SA (terza sezione, 10 luglio 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (C/2024/5687, GU C, 25.9.2024) · EUR-Lex / Commissione europea · Autorità · consultato il 2026-10-06
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
