Voucher al posto del denaro: devi accettarlo?
In sintesi
L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 261/2004 prevede che la compensazione sia pagata in contanti, con bonifico bancario elettronico, ordine di pagamento bancario o assegno bancario oppure, previo accordo scritto del passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. Il voucher è quindi un’alternativa che richiede il tuo consenso scritto, e quel consenso sei tu a scegliere se darlo o no. La Corte di giustizia dell’UE, in una causa sul rimborso del biglietto, ha stabilito che il denaro è la regola secondo l’articolo 7, paragrafo 3, e che il consenso deve essere libero e informato (causa C-76/23). Lo stesso modo di pagamento vale per il rimborso del biglietto: l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prevede il rimborso entro sette giorni, secondo le modalità dell’articolo 7, paragrafo 3. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere limitati o esclusi, per esempio con una deroga o una clausola restrittiva nel contratto di trasporto. Le compagnie chiamano il voucher anche buono di viaggio, credito di viaggio o buono valore.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
Rispondi ad alcune domande sul tuo volo: valuteremo gratuitamente che cosa potrebbero prevedere i livelli del regolamento, prima che tu risponda a un’offerta di voucher.

Due importi diversi, e la stessa regola su come si pagano
In caso di disservizio aereo possono sorgere due richieste distinte, che nell’offerta della compagnia possono confondersi. La prima è la compensazione ai sensi dell’articolo 7: un importo forfettario calcolato in base alla distanza del volo, non al costo del biglietto. La seconda è il rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a): il costo integrale del biglietto per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per le parti già effettuate se il viaggio non ha più alcuna ragione di essere rispetto al piano di viaggio iniziale, se scegli il rimborso invece dell’imbarco su un volo alternativo. Se il volo fa parte di un pacchetto turistico, di regola è l’organizzatore, non la compagnia aerea, a dover rimborsare (articolo 8, paragrafo 2; ne parliamo nelle domande qui sotto).
Ciò che li accomuna è il modo di pagamento. L’articolo 7, paragrafo 3, elenca il pagamento in contanti, il bonifico bancario elettronico, l’ordine di pagamento bancario e l’assegno, e colloca i buoni di viaggio e/o altri servizi in una categoria a parte che richiede l’accordo scritto del passeggero. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), rinvia proprio all’articolo 7, paragrafo 3, e fissa nel contempo un termine di sette giorni per il rimborso. Il voucher è quindi un’eccezione che vale solo se acconsenti tu, non un’alternativa che la compagnia possa scegliere al posto tuo.
Il punto decisivo è il consenso: il rimborso del biglietto può avvenire con un buono solo se il passeggero acconsente, mentre il rimborso del biglietto in denaro entro sette giorni resta la regola per chi lo sceglie.
Che cosa prevedono l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
- La compensazione è pagata in contanti, con bonifico bancario elettronico, ordine di pagamento bancario o assegno bancario (articolo 7, paragrafo 3).
- Buoni di viaggio e/o altri servizi possono essere usati solo con l’accordo scritto del passeggero (articolo 7, paragrafo 3).
- Il rimborso del biglietto avviene entro sette giorni, secondo le modalità dell’articolo 7, paragrafo 3 (articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
- Il rimborso comprende il costo integrale del biglietto per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per le parti effettuate se il volo non ha più alcuna ragione di essere rispetto al piano di viaggio iniziale (articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
- Se il volo fa parte di un pacchetto turistico, il diritto al rimborso dalla compagnia non si applica quando il diritto deriva invece dalle norme sui pacchetti (articolo 8, paragrafo 2).
- Gli obblighi previsti dal regolamento non possono essere limitati o esclusi, per esempio con una deroga o una clausola restrittiva nel contratto di trasporto (articolo 15, paragrafo 1).
- La compensazione ai sensi dell’articolo 7 si calcola in base alla distanza del volo, non in base al valore nominale del voucher.
Il consenso scritto è qualcosa che dai, non qualcosa che si presume
Il testo dell’articolo 7, paragrafo 3, pone il requisito del consenso scritto del passeggero. La Corte di giustizia dell’UE ha interpretato il requisito nella causa C-76/23, che riguardava il rimborso del biglietto: il consenso deve essere libero e informato, e la compagnia deve averti dato in modo leale informazioni chiare e complete sulle diverse modalità di rimborso (punti 22, 29 e 30). Se la compagnia ha informato in modo ambiguo, incompleto o sleale, per esempio richiedendo più passaggi per ottenere il denaro che per ottenere un voucher, non si considera che tu abbia acconsentito (punto 32). Un’offerta inviata a te, una comunicazione automatica che informa che un credito è stato accreditato sul tuo conto, o una e-mail lasciata senza risposta non sono di per sé un consenso di questo tipo secondo il testo della disposizione. Come vada valutato un singolo atto lo decide in ultima istanza il giudice o l’organismo competente.
Al contrario, conviene leggere con attenzione prima di fare clic. Un modulo compilato sul sito della compagnia può bastare come consenso scritto, anche senza firma, se hai ricevuto informazioni chiare e complete sulle alternative (C-76/23, punto 34). Se nell’offerta c’è scritto che accetti l’importo come liquidazione finale della pratica, un sì può significare che hai dato sia il consenso scritto di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sia dichiarato di rinunciare a far valere ulteriormente la richiesta. Prima di rispondere, chiedi una specifica scritta di ciò a cui si riferisce il voucher: compensazione ai sensi dell’articolo 7, rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o qualcosa oltre il regolamento.
Esempio: «il voucher copre la tua richiesta»
Il tuo volo viene cancellato e il giorno dopo arriva un’e-mail: un voucher da usare entro dodici mesi, con la frase che copre la tua richiesta di compensazione. Vale la pena distinguere due cose. La prima: ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, i buoni di viaggio possono essere usati per pagare la compensazione solo con l’accordo scritto del passeggero. Finché non l’hai dato, l’offerta è solo un’offerta. La seconda: «copre la tua richiesta» è la descrizione della compagnia, non un calcolo. Se puoi avere diritto alla compensazione ai sensi dell’articolo 7, questa segue la distanza del volo, e un importo di voucher che sembra generoso può essere inferiore a quel livello. Il diritto può comunque venire meno, per esempio se hai ricevuto l’informazione sulla cancellazione almeno due settimane prima della partenza (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o se la compagnia può dimostrare circostanze eccezionali (articolo 5, paragrafo 3), e la compensazione può essere dimezzata se ti viene offerto un volo alternativo che arriva entro certi limiti di tempo (articolo 7, paragrafo 2). Il voucher può anche riferirsi solo al rimborso del biglietto. Puoi rispondere che non dai il consenso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e chiedere il pagamento in uno degli altri modi elencati dalla disposizione.
Come si calcola la compensazione
Se le condizioni del regolamento ricorrono e il disservizio non è dovuto a una circostanza eccezionale, può spettare la compensazione ai sensi dell’articolo 7, calcolata in base alla lunghezza della tratta. È questa la cifra con cui confrontare un’offerta di voucher, non il prezzo del biglietto.
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Gesto commerciale, clausole di rinuncia e raccomandazione della Commissione sui buoni
Un’offerta presentata come gesto commerciale non significa che la compagnia ammetta l’applicabilità del regolamento. Conviene verificare se l’offerta è legata alla tua rinuncia a ulteriori richieste. È lecito offrirla e può essere ragionevole accettarla, ma non sostituisce la valutazione di ciò che l’articolo 7 prevederebbe per la tua tratta. Come vada valutata giuridicamente un’offerta accettata dipende da ciò su cui tu e la compagnia vi siete effettivamente accordati.
L’articolo 15 limita la portata di una clausola di esclusione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, gli obblighi nei confronti dei passeggeri previsti dal regolamento non possono essere limitati o esclusi, per esempio con una deroga o una clausola restrittiva nel contratto di trasporto. L’articolo 15, paragrafo 2, riguarda il caso in cui una simile deroga o clausola restrittiva sia comunque applicata, oppure il passeggero non sia stato informato correttamente dei suoi diritti e abbia quindi accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal regolamento: la disposizione prevede allora che il passeggero conservi il diritto di adire il giudice o l’organismo competente per ottenere un’ulteriore compensazione.
Se la clausola di esclusione è una condizione standard prestampata, non oggetto di negoziato individuale, può inoltre essere esaminata secondo le norme sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, basate sulla direttiva 93/13/CEE del Consiglio: ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, tale clausola si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, e ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive non vincolino il consumatore. La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che una clausola di un contratto finalizzata a risolvere una controversia sorta, con cui il consumatore rinuncia a portare le proprie pretese dinanzi al giudice, può essere considerata abusiva, in particolare se il consumatore non ha ricevuto le informazioni necessarie a comprenderne le conseguenze giuridiche (causa C-452/18, dispositivo, punto 4; la causa riguardava un mutuo). Se una singola clausola sia abusiva lo decide il giudice competente nel caso concreto.
L’articolo 12, paragrafo 1, riguarda il risarcimento supplementare: il regolamento non pregiudica il diritto del passeggero a un risarcimento supplementare, ma la compensazione concessa ai sensi del regolamento può essere detratta da tale risarcimento. Il voucher in sé non è disciplinato dall’articolo 12: a che cosa venga imputato dipende da ciò su cui tu e la compagnia vi siete effettivamente accordati, ed è un motivo per avere l’accordo per iscritto.
Come termine di paragone esiste la raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione, del 13 maggio 2020, sui buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di COVID-19. È una raccomandazione, quindi non diritto vincolante, riguarda i buoni al posto del rimborso del biglietto ed è stata scritta nel contesto del COVID-19. Si fonda però sull’accettazione volontaria del buono (punto 1), afferma che il rimborso sotto forma di buono è possibile solo con il consenso del passeggero (considerando 8) e raccomanda una validità di almeno dodici mesi, una protezione sufficientemente efficace e solida contro l’insolvenza del vettore o dell’organizzatore e la possibilità di trasferire il buono per servizi di trasporto a un altro passeggero senza costi aggiuntivi. Se l’offerta che hai ricevuto non ha queste caratteristiche, è un argomento concreto nella trattativa, non una violazione di norme. Il tema dell’insolvenza è il più concreto: un voucher è un credito verso la compagnia aerea, una somma su un conto bancario no.
Che cosa è utile sapere davanti a un’offerta di voucher
Non rispondere subito
Conviene conservare l’offerta con data e formulazione esatta. Un clic può significare sia il consenso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, sia la rinuncia a ulteriori richieste.
Chiedere a che cosa si riferisce il voucher
Si può chiedere alla compagnia di indicare per iscritto se l’importo si riferisce alla compensazione ai sensi dell’articolo 7, al rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o a qualcosa oltre il regolamento.
Confrontare con i livelli del regolamento
La compensazione ai sensi dell’articolo 7 segue la distanza del volo. Un valore nominale alto del voucher può essere inferiore all’importo che la disposizione indica per la tua tratta. Conviene verificare prima se può spettarti una compensazione: può venire meno con un avviso dato almeno due settimane prima della partenza o in presenza di circostanze eccezionali, e viene dimezzata in certe ipotesi di imbarco su un volo alternativo (articoli 5, paragrafo 1, lettera c, 5, paragrafo 3, e 7, paragrafo 2).
Chiedere il pagamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3
Se preferisci il denaro, si può indicare espressamente che non dai il consenso scritto ai buoni di viaggio e chiedere il pagamento in contanti, con bonifico bancario elettronico, ordine di pagamento bancario o assegno.
Leggere la clausola di rinuncia
Se c’è scritto che accetti l’importo come liquidazione finale, conviene valutarlo alla luce dell’articolo 15 e, per le condizioni standard prestampate, delle norme sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (direttiva 93/13/CEE).
Domande frequenti su voucher e compensazione aerea
Non necessariamente. Secondo la Corte di giustizia dell’UE hai acconsentito a un voucher solo se hai potuto scegliere liberamente e con cognizione, e ciò presuppone che la compagnia ti abbia dato in modo leale informazioni chiare e complete sulle diverse alternative (causa C-76/23, dispositivo). Se hai scelto tu il voucher nel modulo della compagnia dopo tali informazioni, secondo la sentenza conta come consenso scritto, anche senza firma (punto 34). Se le informazioni erano ambigue o incomplete, o servivano più passaggi per ottenere il denaro, si considera che tu non abbia acconsentito (punto 32). L’articolo 15, paragrafo 2, prevede inoltre il caso del passeggero non informato correttamente dei suoi diritti che ha quindi accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal regolamento, e dispone che conservi il diritto di adire il giudice o l’organismo competente per ottenere un’ulteriore compensazione. L’esito dipende dalle informazioni che hai effettivamente ricevuto e da ciò che hai accettato, e si decide nel caso concreto. Conserva tutta la corrispondenza.
Dipende dal fatto che lo userai. Un valore nominale più alto è legato a quella compagnia, spesso a un periodo di validità e ai prezzi che la compagnia applica quando prenoti. La raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione indica le caratteristiche che rendono un buono più confrontabile con il denaro: validità di almeno dodici mesi, protezione dall’insolvenza del vettore e possibilità di trasferirlo a un altro passeggero senza costi aggiuntivi. Se mancano, il confronto con il denaro non è lineare.
Sì. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prevede il rimborso entro sette giorni, secondo le modalità dell’articolo 7, paragrafo 3, del costo integrale del biglietto per la parte o le parti del viaggio non effettuate (e per le parti effettuate se il viaggio non ha più alcuna ragione di essere rispetto al piano di viaggio iniziale), ed è l’articolo 7, paragrafo 3, a richiedere l’accordo scritto del passeggero per i buoni di viaggio e/o altri servizi. Il requisito del consenso vale quindi anche per il rimborso; fu proprio un rimborso di questo tipo che la Corte di giustizia dell’UE esaminò nella causa C-76/23.
Un’eccezione riguarda i pacchetti turistici. Se il volo fa parte di un pacchetto e hai diritto al rimborso da parte dell’organizzatore secondo le norme sui pacchetti, non puoi chiedere il rimborso alla compagnia aerea in base al regolamento, nemmeno se l’organizzatore è privo di fondi (articolo 8, paragrafo 2; Corte di giustizia dell’UE nella causa C-163/18). Secondo la direttiva sui pacchetti turistici l’organizzatore deve rimborsare entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto (direttiva (UE) 2015/2302, articolo 12, paragrafo 4). La compensazione ai sensi dell’articolo 7 non è toccata da tale eccezione.
Può dirlo, ma ciò non cambia i tuoi diritti. Secondo la Corte di giustizia dell’UE il rimborso del biglietto deve avvenire in primo luogo in denaro e il voucher è un’alternativa residuale che richiede il tuo consenso (causa C-76/23, punto 20). La sentenza si fonda sull’articolo 7, paragrafo 3, che vale anche per la compensazione. Se la compagnia presenta le alternative in modo ambiguo, incompleto o sleale, si considera che tu non abbia acconsentito (punto 32). La compagnia non può nemmeno escludere per contratto i tuoi diritti previsti dal regolamento (articolo 15, paragrafo 1). Se ricevi un rifiuto o un ultimatum, puoi chiedere una motivazione scritta e indicare che non dai il consenso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.
Sì, ma non oggi. Il regolamento (UE) 2026/2202, che modifica il regolamento 261/2004, si applica dal 23 ottobre 2027 (articolo 3). Verrà inserito un nuovo articolo 8 bis sui buoni. Non sarai obbligato ad accettare un buono al posto del pagamento, e l’accettazione vale solo se hai dato il tuo consenso esplicito su un supporto durevole. Tutte le opzioni vanno mostrate chiaramente, senza preselezioni o passaggi aggiuntivi che favoriscano un’opzione. Il buono può avere una validità massima di 12 mesi e può essere prorogato una sola volta per non oltre 12 mesi se tu e la compagnia siete d’accordo espressamente. Un importo non utilizzato deve essere rimborsato automaticamente entro sette giorni di calendario dalla scadenza della validità. Fino al 23 ottobre 2027 vale l’articolo 7, paragrafo 3, come descritto qui.
Rispondi ad alcune domande sul tuo volo: valuteremo gratuitamente che cosa potrebbero prevedere i livelli del regolamento, prima che tu risponda a un’offerta di voucher.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione, del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 151, 14.5.2020, pag. 10) · EUR-Lex / Commissione europea · Autorità · consultato il 2026-10-01
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori · EUR-Lex · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-76/23, Cobult UG contro TAP Air Portugal SA (Terza Sezione, 21 marzo 2024) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-163/18, HQ e a. contro Aegean Airlines SA (Terza Sezione, 10 luglio 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (GU L 326, 11.12.2015, pag. 1) · EUR-Lex · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-452/18, XZ contro Ibercaja Banco SA (Quarta Sezione, 9 luglio 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’UE · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
