Guasto tecnico: quando regge l’eccezione della compagnia?
In sintesi
Raramente, e mai in automatico. La Corte di giustizia ha stabilito che un guasto tecnico non è di per sé una circostanza eccezionale: la rottura di componenti dell’aeromobile fa parte della normale attività del vettore, anche quando il guasto è inatteso e non è emerso nella manutenzione di routine. Per evitare di pagare il vettore deve dimostrare che il guasto ha origine in qualcosa di esterno sia alla normale attività sia al suo effettivo controllo, ad esempio un difetto di fabbricazione occulto che incide sulla sicurezza del volo e che il costruttore o un’autorità ha confermato, un sabotaggio o un danno causato da un volatile o da un oggetto sulla pista. Se la motivazione non arriva a questo livello, puoi avere diritto alla compensazione ai sensi del regolamento UE 261/2004.
Di Airlate · Pubblicato il · Aggiornato il
Rispondi a poche domande sul tuo volo e valuteremo gratuitamente se il guasto tecnico della compagnia può darti diritto a una compensazione.

Come è costruita l’eccezione
In caso di volo cancellato il regolamento 261/2004 può dare diritto a una compensazione pecuniaria e, secondo la giurisprudenza della Corte, lo stesso può valere per un ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale. Un’eccezione riguarda l’informazione: se hai ricevuto la comunicazione della cancellazione almeno due settimane prima della partenza non spetta alcuna compensazione, quale che sia la causa, e con un preavviso più breve un’offerta di volo alternativo entro determinati limiti di tempo può avere lo stesso effetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Un’altra riguarda la causa, ed è l’articolo 5, paragrafo 3 a offrire al vettore una via d’uscita dall’obbligo di pagamento: il vettore non deve pagare la compensazione dell’articolo 7 se può provare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.
La Corte di giustizia ha interpretato l’eccezione nel senso che contiene due requisiti, entrambi da soddisfare (C-549/07, C-832/18). L’evento deve, per la sua natura o origine, essere estraneo alla normale attività del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo. Inoltre il vettore deve poter dimostrare di aver comunque fatto tutto il ragionevole per evitarne le conseguenze. L’onere della prova spetta al vettore, non a te.
Il considerando 14 del regolamento cita le carenze impreviste nella sicurezza del volo come esempio di ciò che può costituire una circostanza eccezionale, ed è la formulazione più vicina quando una compagnia scrive «guasto tecnico» in un rifiuto. La Corte ha però letto l’eccezione in modo restrittivo, proprio perché è una deroga a una regola generale che serve a proteggere i passeggeri.
Tre sentenze che tracciano il confine
Le basi sono state poste nella causa C-549/07, Wallentin-Hermann contro Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA, decisa il 22 dicembre 2008. La Corte ha stabilito che i problemi tecnici non possono di per sé essere considerati circostanze eccezionali: i guasti emersi durante la manutenzione o dovuti a una manutenzione carente rientrano nell’attività. La sentenza risponde anche a due altre questioni da tenere a mente. Il rispetto delle regole minime di manutenzione non basta per dimostrare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli. E la frequenza con cui un determinato vettore subisce problemi tecnici non dice di per sé nulla sull’eccezionalità della circostanza.
Nella causa C-257/14, van der Lans contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), decisa il 17 settembre 2015, è stato esaminato l’argomento che il guasto fosse inatteso. Il volo Quito-Amsterdam del 13 agosto 2009 ebbe circa 29 ore di ritardo dopo che una pompa del carburante e un’unità idromeccanica dovettero essere sostituite. La Corte ha concluso che un simile problema tecnico, anche se insorto in modo imprevisto, non dovuto a manutenzione carente e non scoperto nei controlli regolari, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali. Mantenere gli aeromobili in condizioni di volo è il cuore dell’attività di un vettore. La Corte ha aggiunto che il vettore non può nemmeno negare la compensazione adducendo una colpa del costruttore di certi pezzi difettosi.
La causa C-832/18, A e altri contro Finnair Oyj, decisa il 12 marzo 2020, riguarda un dettaglio che può decidere le controversie pratiche: i pezzi sostituiti solo quando si guastano, detti on condition. La Corte ha stabilito che il guasto di un simile componente rientra in linea di principio nella normale attività e che il vettore non può quindi invocare circostanze eccezionali, anche se ha sempre un pezzo di ricambio in magazzino, a meno che il guasto sia comunque esterno sia all’attività sia al controllo effettivo. La stessa sentenza contiene un’indicazione che molti dovrebbero conoscere: chi ha ricevuto la compensazione per un volo cancellato e accettato un volo alternativo può avere diritto alla compensazione anche per un ritardo sul volo alternativo, purché siano soddisfatte le condizioni e lo stesso vettore operi entrambi i voli.
In breve: il guasto tecnico e l’eccezione
- Un guasto tecnico non è di per sé una circostanza eccezionale (C-549/07).
- Il fatto che il guasto fosse inatteso e non visibile nella manutenzione di routine di norma non salva il vettore (C-257/14).
- Il guasto di un pezzo sostituito solo quando si rompe rientra in linea di principio nell’attività normale (C-832/18).
- Il rispetto delle regole minime di manutenzione non basta come prova di misure ragionevoli.
- L’onere della prova spetta al vettore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, non a te.
- A prescindere dalla causa, in caso di volo cancellato puoi avere diritto a scegliere tra volo alternativo e rimborso ai sensi dell’articolo 8 e all’assistenza ai sensi dell’articolo 9: pasti e bevande e, se necessario, hotel e trasporto.
Lo spiraglio stretto che esiste davvero
L’eccezione è stretta, ma non è chiusa. Nella causa Wallentin-Hermann la Corte ha dato esempi di quando un problema tecnico può essere estraneo alla normale attività: quando il costruttore degli aeromobili della flotta del vettore, o un’autorità competente, rende noto che aeromobili già in servizio hanno un difetto di fabbricazione occulto che incide sulla sicurezza del volo, e quando gli aeromobili sono danneggiati da sabotaggio o terrorismo. Nel 2024 la Corte ha chiarito che l’annuncio può arrivare dopo la cancellazione: un guasto prima sconosciuto su un nuovo tipo di aeromobile entrato da poco in servizio rientra nella nozione di circostanze eccezionali quando il costruttore, dopo la cancellazione, riconosce che il guasto è dovuto a un difetto di progettazione occulto che riguarda tutti gli aeromobili dello stesso tipo e incide sulla sicurezza del volo (C-385/23). Il tratto comune è che l’evento, per natura o origine, è estraneo alla normale attività del vettore e al suo effettivo controllo. Non basta che il guasto fosse difficile da scoprire, né che il vettore dia la colpa al costruttore di un singolo pezzo rotto (C-257/14).
Anche i danni causati dall’esterno possono essere circostanze eccezionali, ad esempio una collisione con un volatile (C-315/15) o il danno a uno pneumatico causato da un oggetto estraneo sulla pista (C-501/17). Il vettore deve comunque dimostrare di aver fatto tutto il ragionevole per evitare che l’evento portasse alla cancellazione o a un forte ritardo del volo.
È il vettore a dover provare che l’eccezione si applica, e due parole non provano nulla. Il vettore deve poter descrivere quale guasto fosse, perché sia nato al di fuori della sua normale attività e del suo controllo e cosa abbia fatto per evitare che il tuo volo fosse cancellato o ritardato. Se nella mail c’è scritto soltanto «guasto tecnico», nessuna di queste domande ha ricevuto risposta. Dal 23 ottobre 2027 il vettore sarà inoltre espressamente tenuto a fornire una spiegazione chiara e motivata quando invoca una circostanza eccezionale (regolamento (UE) 2026/2202).
Esempio: il guasto emerge la sera prima della partenza
Il tuo volo da Roma a Londra viene cancellato al mattino. La compagnia scrive che un componente dell’aeromobile ha mostrato un guasto nel controllo della sera prima e che il pezzo doveva essere sostituito per ragioni di sicurezza del volo. La compagnia lo chiama una carenza imprevista nella sicurezza del volo.
Secondo la giurisprudenza della Corte la descrizione di norma non basta. I pezzi si rompono e vanno sostituiti: fa parte dell’esercizio degli aeromobili, e il fatto che il guasto fosse inatteso non è di per sé un argomento. Puoi quindi avere diritto alla compensazione, in aggiunta al volo alternativo o al rimborso del biglietto. Se invece il costruttore o un’autorità competente avesse confermato, prima o dopo la cancellazione, che il guasto era dovuto a un difetto di fabbricazione o di progettazione occulto che riguarda aeromobili dello stesso tipo e incide sulla sicurezza del volo, la valutazione potrebbe essere diversa (C-549/07, C-385/23). Il fatto che la compagnia dia la colpa al costruttore proprio del pezzo guasto non basta (C-257/14). Spetta al vettore dimostrare la propria tesi.
Di quali importi si tratta
Se il guasto tecnico non conta come circostanza eccezionale, la compensazione si calcola in base alla lunghezza del volo, non al prezzo del biglietto. Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. L’importo applicabile al tuo caso dipende dalle circostanze del volo: se ti viene offerto un volo alternativo che arriva vicino all’orario di arrivo originario, in alcuni casi l’importo può essere ridotto del 50% (articolo 7, paragrafo 2).
| Distanza del volo | Importo della compensazione |
|---|---|
| Voli fino a 1500 km | 250 € |
| 1500–3500 km (e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) | 400 € |
| Voli oltre 3500 km | 600 € |
Gli importi si intendono per passeggero.
Si tratta di importi fissi stabiliti dal regolamento. La compagnia aerea può ridurre l’importo del 50% se ti offre un volo alternativo con cui arrivi a destinazione con un ritardo non superiore a 2 ore (voli fino a 1500 km), 3 ore (voli da 1500 a 3500 km e voli all’interno dell’UE oltre i 1500 km) o 4 ore (altri voli oltre 3500 km) rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (articolo 7, paragrafo 2). In caso di ritardo su un volo di oltre 3500 km da o verso un Paese al di fuori dell’UE, l’importo può essere ridotto del 50% anche se arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore ma inferiore a quattro (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sturgeon e a., punto 63).
Da sapere quando la compagnia cita un guasto tecnico
- La formulazione del rifiuto è spesso il documento più importante: e-mail, SMS e notifiche push in cui la compagnia indica la causa mostrano cosa viene effettivamente affermato.
- Quali domande restano aperte: quale guasto fosse, quando sia stato scoperto e perché la compagnia lo ritenga estraneo alla sua normale attività e al suo controllo.
- In caso di volo cancellato la scelta tra volo alternativo e rimborso spetta al passeggero ai sensi dell’articolo 8. Scegliere l’uno o l’altro non comporta di per sé la rinuncia a una richiesta di compensazione.
- Se la compagnia non fornisce pasti, bevande o hotel quando il passeggero vi ha diritto, le spese necessarie, adeguate e ragionevoli possono essere rimborsabili a posteriori; ricevute dettagliate lo rendono verificabile (C-12/11).
Domande frequenti sui guasti tecnici
La valutazione della causa si fa allo stesso modo. La Corte di giustizia ha stabilito che un ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale può dare lo stesso diritto alla compensazione dell’articolo 7 di un volo cancellato, e nella stessa sentenza che un problema tecnico che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non è una circostanza eccezionale, se non ha origine in eventi esterni alla normale attività del vettore e al suo effettivo controllo (cause riunite C-402/07 e C-432/07). Un guasto tecnico rientrante nella normale attività del vettore non è quindi di norma un motivo valido in nessuno dei due casi.
Non di per sé. L’espressione viene dal considerando 14 del regolamento, ma la Corte ha esaminato proprio questo argomento e ha concluso che un problema tecnico non diventa eccezionale solo perché è stato inatteso o non è stato scoperto nella manutenzione regolare (C-257/14). Il vettore deve collegare il guasto a qualcosa di esterno alla propria attività e al proprio controllo.
Può avere rilievo per ciò che il vettore può dimostrare, ma non decide da solo la questione. Quanto alla manutenzione, la Corte ha stabilito che il rispetto dei requisiti minimi non basta a dimostrare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli, e che la frequenza dei problemi tecnici di un vettore non rende di per sé eccezionale una circostanza (C-549/07). Se l’aeromobile era di un nuovo tipo entrato da poco in servizio, la cosa può invece contare: un guasto prima sconosciuto può essere una circostanza eccezionale se il costruttore, anche a posteriori, riconosce che dipende da un difetto di progettazione occulto che riguarda tutti gli aeromobili dello stesso tipo e incide sulla sicurezza del volo (C-385/23).
Rispondi a poche domande sul tuo volo e valuteremo gratuitamente se il guasto tecnico della compagnia può darti diritto a una compensazione.
Fonti
- Sentenza nella causa C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann contro Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Quarta Sezione, 22 dicembre 2008) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-257/14, Corina van der Lans contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Nona Sezione, 17 settembre 2015) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-832/18, A e altri contro Finnair Oyj (Ottava Sezione, 12 marzo 2020) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e altri contro Condor Flugdienst GmbH e Böck e Lepuschitz contro Air France SA (Quarta Sezione, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando 14 e articoli 5, paragrafo 1, lettera c), 5, paragrafo 3, 7, paragrafi 1 e 2, 8, 9 e 12, paragrafo 1 · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
- Sentenza nella causa C-385/23, Matkustaja A contro Finnair Oyj (Ottava Sezione, 13 giugno 2024) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-315/15, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service a.s. (Terza Sezione, 4 maggio 2017) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-501/17, Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels (Terza Sezione, 4 aprile 2019) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Sentenza nella causa C-12/11, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd (Terza Sezione, 31 gennaio 2013) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-06
- Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) · Normativa · consultato il 2026-10-06
