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La compagnia aerea non risponde: cosa significa il silenzio e quali sono i tempi

In sintesi

Il silenzio della compagnia aerea non è né un rifiuto né un riconoscimento della richiesta, e non migliora la sua posizione: è il vettore a dover provare che si applica l’eccezione delle circostanze eccezionali. Oggi il regolamento non prevede un termine di risposta, e in Italia il termine di prescrizione non è univoco, quindi non conviene aspettare senza fine.

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Rispondi a poche domande sul tuo volo e valuteremo gratuitamente se il tuo caso può rientrare nel regolamento EU261, anche se la compagnia tace da mesi.

Viaggiatore sul divano di sera che guarda il telefono, con una tazza accanto
Immagine illustrativa. Non mostra un volo, un aeroporto o una persona reali. · Generata con IA tramite Adobe Firefly

Cosa significa il silenzio sul piano giuridico

Oggi non c’è un termine di risposta. Il regolamento 261/2004 non dice con quale rapidità il vettore debba rispondere e non dà alla mancata risposta il valore di rifiuto o di riconoscimento. Il ritardo del vettore non è quindi di per sé una violazione, ma non è nemmeno un vantaggio per lui.

L’onere della prova resta al vettore. In caso di volo cancellato può spettarti la compensazione di cui all’articolo 7. Il vettore ne è esonerato solo se prova che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli (articolo 5, paragrafo 3). Lo stesso vale per un ritardo di tre ore o più (C-315/15, punti 20 e 27), e l’eccezione va interpretata restrittivamente (C-549/07, punti 17 e 20). Un vettore che non risponde non ha dimostrato nulla.

L’obbligo di informazione è un’altra questione. In caso di cancellazione, di negato imbarco o di ritardo di almeno due ore devi ricevere per iscritto l’informazione sui tuoi diritti (articolo 14, paragrafo 2). Se manca, puoi segnalarlo all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), l’organismo responsabile in Italia dell’applicazione del regolamento (articolo 16).

I tempi dopo una richiesta senza risposta

  1. Giorno 0: la richiesta è inviata

    Conserva la data, la conferma e il numero della pratica indicato dalla compagnia. Una ricevuta automatica non è una risposta nel merito. Non aspettare a inviare la richiesta: in Italia il termine di prescrizione non è univoco e conviene che la richiesta raggiunga la compagnia per iscritto il prima possibile.

  2. Dopo 2-4 settimane: ancora nessuna risposta

    Il regolamento non fissa un termine di risposta. Puoi inviare un sollecito, ma l’attesa di per sé non cambia la valutazione della richiesta.

  3. Dopo 6-8 settimane: è il momento di andare avanti

    L’ENAC indica che il reclamo si presenta quando la compagnia non ha risposto dopo sei settimane, e gli orientamenti della Commissione raccomandano che il vettore risponda entro due mesi. Il reclamo all’ENAC avviene tramite modulo online.

  4. Poi: una decisione nel merito

    L’ENAC si occupa delle sanzioni e non liquida la compensazione al singolo passeggero. Per ottenerla le vie sono il giudice di pace (senza avvocato fino a 1.100 euro) o, se utile, la conciliazione tramite ConciliaWeb dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). L’azione per la compensazione si propone dinanzi a un giudice nazionale.

Le scadenze da tenere d’occhio

  • Sei settimane: secondo l’ENAC, il reclamo all’ENAC si presenta quando la compagnia non ha risposto dopo sei settimane o ha risposto in modo insoddisfacente.
  • Due mesi: tempo di risposta raccomandato al vettore dagli orientamenti della Commissione. È una raccomandazione, non un termine del regolamento.
  • Prescrizione in Italia: non esiste un termine univoco. La Cassazione (ord. n. 4427/2024) ha escluso, secondo i commenti, il termine biennale della Convenzione di Montreal e ha lasciato la questione al diritto nazionale; alcune compagnie rifiutano le richieste presentate oltre sei mesi dal volo. Per prudenza non aspettare e, nel dubbio, chiedi il parere di un giurista.
  • Altri paesi, altri termini: il regolamento non fissa termini per agire, quindi ogni Stato ha le proprie regole. Per i voli in partenza da un altro paese, il termine può essere diverso.
  • Dal 2027: i vettori avranno un obbligo di risposta di 30 giorni, ma solo dal 23 ottobre 2027 (vedi sotto).

Una via gratuita esiste: puoi muoverti anche in autonomia

Davanti al giudice di pace puoi stare in giudizio personalmente nelle cause fino a 1.100 euro (articolo 82 del codice di procedura civile), e una compensazione di 250, 400 o 600 euro rientra sotto questa soglia. Il reclamo all’ENAC è gratuito. Anche ConciliaWeb è una via di conciliazione dell’ART per le controversie nei trasporti; se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio prima di agire per le compensazioni a importo fisso è una questione dubbia dopo la sentenza TAR Piemonte n. 1093/2024, di cui non è noto l’esito di un eventuale appello.

Scopri come lavora Airlate

Se invii la richiesta e accetti le condizioni, si conclude un mandato e Airlate gestisce la richiesta manualmente dopo l’invio. Leggi come funziona.

Le nuove regole UE dal 23 ottobre 2027: non sono ancora in vigore

Il regolamento (UE) 2026/2202 modifica il regolamento 261/2004 e si applica solo dal 23 ottobre 2027 (articolo 3). Secondo il nuovo articolo 7, paragrafo 9, la richiesta di compensazione va presentata entro nove mesi dalla data di partenza, e il vettore deve, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento, pagare oppure motivare perché non paga.

Fino ad allora vale quanto descritto sopra: nessun termine di risposta nel regolamento.

Domande frequenti quando la compagnia tace

Rispondi a poche domande sul tuo volo e valuteremo gratuitamente se il tuo caso può rientrare nel regolamento EU261, anche se la compagnia tace da mesi.

Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (articoli 5, paragrafo 3, 7, 14, paragrafo 2, 15 e 16, paragrafi 1-3) · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-01
  2. Comunicazione della Commissione: orientamenti interpretativi sul regolamento (CE) n. 261/2004 (C/2024/5687, GU C, 25.9.2024), sezioni 8.1, 8.2 e 9.2 · EUR-Lex / Commissione europea · Autorità · consultato il 2026-10-06
  3. Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione, ritardo · Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) · Autorità · consultato il 2026-10-22
  4. Codice di procedura civile, articoli 7 e 82 · Brocardi.it (testo del codice di procedura civile) · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-22
  5. La prescrizione del diritto a richiedere la compensazione pecuniaria ex reg. CE 261/04 (commento a Cass. civ., sez. III, ord. n. 4427/2024) · Smartlaw · Altra fonte ufficiale · consultato il 2026-10-22
  6. Autorità di Regolazione dei Trasporti: ConciliaWeb, piattaforma di conciliazione · Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) · Autorità · consultato il 2026-10-22
  7. Regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 2027/97 (GU L, 2.10.2026) · EUR-Lex · Normativa · consultato il 2026-10-06
  8. Sentenza nella causa C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann contro Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Quarta Sezione, 22 dicembre 2008) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01
  9. Sentenza nella causa C-315/15, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service a.s. (Terza Sezione, 4 maggio 2017) · EUR-Lex / Corte di giustizia dell’Unione europea · Giurisprudenza · consultato il 2026-10-01

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